1. La misura mensile dell’indennità è calcolata in relazione all’orario settimanale di presenza concordato, secondo la seguente proporzione:
a) da 1 a 5 ore settimanali: 30% dell’importo massimo mensile dell’indennità, di seguito denominato importo massimo;
b) da 6 a 10 ore settimanali: 40% dell’importo massimo;
c) da 11 a 15 ore settimanali: 50% dell’importo massimo;
d) da 16 a 20 ore settimanali: 60% dell’importo massimo;
e) da 21 a 25 ore settimanali: 70% dell’importo massimo;
f) da 26 a 30 ore settimanali: 80% dell’importo massimo;
g) da 31 a 35 ore settimanali: 90% dell’importo massimo;
h) da 36 a 40 ore settimanali: 100% dell’importo massimo.
2. Gli importi sono arrotondati per eccesso all’unità di euro superiore, se la frazione decimale è pari o superiore a 0,50 euro, e per difetto all’unità di euro inferiore, se la frazione decimale è pari o inferiore a 0,49 euro.
3. L’importo massimo è stabilito con decreto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione della Giunta provinciale 20 dicembre 2016, n. 1458.
4. Qualora la convenzione comprenda mensilità incomplete, l’indennità per queste ultime è calcolata secondo il seguente parametro base di riproporzionamento: un mese equivalente a 30 giorni.
5. Eventuali modifiche dell’orario settimanale stabilito in convenzione devono essere concordate con l’operatore/l’operatrice addetto/addetta all’accompagnamento sul posto di lavoro.
6. Al beneficiario/Alla beneficiaria spettano annualmente 30 giorni di ferie, in caso di servizio settimanale articolato su cinque giorni, e 36 giorni di ferie in caso di servizio settimanale articolato su sei giorni. Si può fruire dei giorni di ferie in giornate intere o mezze giornate.
7. I giorni di malattia o infortunio, comprovati da certificazione medica, i giorni di ferie spettanti e i giorni di formazione previsti dai soggetti ospitanti sono considerati giorni di presenza. Le assenze per visite mediche comprovate da certificazione medica non comportano alcuna riduzione dell’indennità ai sensi del comma 8.
8. Le assenze ingiustificate devono essere comunicate dai soggetti ospitanti all’operatore/all’operatrice addetto/addetta all’accompagnamento sul posto di lavoro e comportano una riduzione dell’indennità pari a:
a) 8,00 euro per ogni giorno di assenza, in caso di orario di presenza concordato fino a 15 ore settimanali;
b) 15,00 euro per ogni giorno di assenza, in caso di orario di presenza concordato fino a 25 ore settimanali;
c) 22,00 euro per ogni giorno di assenza, in caso di orario di presenza concordato superiore alle 25 ore settimanali.
9. Se il beneficiario/la beneficiaria usufruisce di più giorni di ferie di quelli spettanti, la riduzione dell’indennità per i giorni eccedenti è calcolata secondo il seguente parametro base di riproporzionamento: un mese equivale a 30 giorni. Se non è possibile detrarre direttamente l'importo non spettante dall’indennità prevista, il beneficiario/la beneficiaria dovrà restituire l’importo indebitamente percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della sua erogazione. Il beneficiario/La beneficiaria può richiedere la rateizzazione dell’importo da restituire.