1. La competente Direttrice / il competente Direttore provinciale Scuole e la competente Direttrice / il competente Direttore provinciale delle scuole di musica (di seguito denominato direttori provinciali) determinano le classi di concorso, per le quali il corso di formazione viene attivato.
2. Al corso di formazione previsto dall’art. 1 è ammesso il personale docente che
a) possiede il titolo di studio prescritto dalla normativa vigente in materia per la relativa classe di concorso;
b) durante il periodo di formazione ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato presso una scuola secondaria o scuola di musica in lingua tedesca o ladina;
c) è in servizio dall’inizio delle lezioni (presso le scuole secondarie oppure presso le scuole di musica) fino ad almeno il 30 aprile senza interruzione;
d) è in servizio nella misura minima di almeno 6 ore su 18 ore settimanali (scuole secondarie) ovvero 8 su 24 (scuole di musica) nella relativa classe di concorso e che in tutto questo periodo presta effettivo servizio di insegnamento. Qualora la specifica situazione dei posti non consenta la stipulazione di contratti di lavoro con almeno 6 ovvero 8 ore settimanali, la competente Direttrice / il competente Direttore provinciale può ammettere anche personale docente il cui contratto di lavoro comprenda almeno 3 ore settimanali nella relativa classe di concorso.
e) I docenti delle scuole secondarie di I e II grado delle località ladine che richiedono l’ammissione al corso di formazione devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per l’accesso all’insegnamento nelle scuole delle località ladine:
- attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, integrato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, e
- attestato di conoscenza della lingua ladina ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, integrato dall’art. 7 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
3. Se nel secondo anno di formazione, entro l’inizio delle lezioni, il/la docente non è in grado di stipulare né tramite la scelta dei posti né tramite chiamata diretta da parte della/del dirigente scolastica/o, un contratto di lavoro di almeno tre ore settimanali nella classe di concorso per la quale frequenta il corso di formazione, potrà svolgere, sulla base di una convenzione di tirocinio ed a titolo gratuito, 25 ore di copresenza nella classe di concorso per la quale frequenta il corso di formazione al fine di poter realizzare in questo modo e nella classe di concorso rilevante per il corso di formazione i compiti assegnati, le visite in classe da parte delle/dei mentori e le visite in classe della/del dirigente scolastica/o e il progetto.
4. Qualora il congedo di maternità obbligatorio rientri nel periodo di formazione, i moduli che si svolgono durante questo periodo e che non sono di natura strettamente disciplinare potranno essere recuperati l’anno successivo. Per i moduli riferiti alla disciplina sono previste possibilità di compensazione. Il Consiglio di corso definisce i dettagli delle misure di compensazione.
5. Qualora il corso di formazione venga interrotto, verrà attribuito un credito formativo per le prestazioni già acquisite.
6. Le specifiche competenze disciplinari delle/dei docenti in formazione nella propria materia di insegnamento si evincono dai titoli di studio posseduti, ma devono essere confermate anche nell’ambito dell’osservazione in aula e della documentazione dello sviluppo delle competenze personali. Per le classi di concorso che comprendono un gruppo di materie e per le quali le disposizioni sui titoli di accesso non prevedono esami integrativi specifici, sono previsti moduli obbligatori nel corso dell’anno formativo, la cui valutazione positiva è requisito necessario per l’ammissione al colloquio finale. Questi moduli prevedono l’elaborazione di due aree tematiche approvate dall’ispettore/ispettrice competente in modus Blended Learning. Consistono nell’autoapprendimento, in compiti di lavoro orientati alla pratica, nella presentazione dell’elaborazione didattico-metodica in presenza e nell’attuazione concreta della rispettiva unità didattica in classe. Queste attuazioni concrete e le domande di approfondimento sono valutate da una commissione nominata dal direttore/dalla direttrice provinciale competente. È composta dal/dalla mentore, dal/dalla dirigente scolastico/a della scuola in cui si svolge l’unità didattica e da un/una docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella rispettiva classe di concorso/materia di insegnamento. La valutazione minima di 18/30 costituisce condizione di ammissione al colloquio finale.
7. Qualora la dirigente scolastica / il dirigente scolastico, gli esperti / le esperte o le/i mentori ravvisino dei dubbi riguardo alle competenze possedute dalle/dai docenti in formazione nella materia alla quale aspirano, la competente Direttrice / il competente Direttore provinciale fissa una prova straordinaria, individuando caso per caso le modalità d’esame ritenute più idonee (esame scritto, orale o pratico). La commissione di esperti per la prova straordinaria è formata da 1 rappresentante della Direzione Istruzione e Formazione, che la presiede e 2 docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella relativa classe di concorso.
8. In caso di esito negativo della prova straordinaria, il/la docente in formazione viene escluso/esclusa dal corso di formazione per la materia, alla quale aspira.
9. Qualora la dirigente scolastica / il dirigente scolastico, gli esperti / le esperte o le/i mentori ravvisino delle carenze in merito all’attuazione didattico-metodica dei contenuti del percorso formativo, il direttore/la direttrice provinciale competente nomina una commissione straordinaria per la valutazione dell’insegnamento. La commissione è composta da
- un/a rappresentante della Direzione Istruzione e Formazione, che la presiede,
- dall’esperto/a del rispettivo modulo didattico,
- dal/dalla mentore e
- dal/dalla dirigente scolastico/a dell’insegnante.
10. In caso di esito negativo dell’implementazione didattico-metodica, il/la docente in formazione viene escluso/esclusa dal corso di formazione per la classe di concorso, alla quale aspira.