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1. di integrare la disciplina dei limiti ai compensi degli organi di amministrazione e controllo degli enti strumentali e delle società controllate dalla Provincia autonoma di Bolzano, recata dalla deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2013, n. 1988, come modificata e integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2015, n. 1550, con il seguente principio e criterio direttivo:
a) nel caso di scelta di un organo amministrativo in forma monocratica, all’amministratore è attribuito un compenso pari a quello spettante al presidente dell’organo amministrativo collegiale, incrementato in misura non superiore al 30 per cento, fermo restando che il trattamento economico complessivo comunque percepito dall’amministratore unico non può superare la somma dei compensi spettanti ad un organo amministrativo collegiale per la corrispondente fascia dimensionale.