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1. Sono approvate le seguenti modifiche ai criteri per la concessione di contributi per attività di formazione per la famiglia di cui all’allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 531 del 5 giugno 2018, e successive modifiche:
1.1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:
“1/bis. Le organizzazioni di cui al comma 1:
a) devono aver previsto nel proprio statuto la realizzazione di attività di formazione per la famiglia;
b) devono disporre di un‘adeguata struttura organizzativa nella provincia di Bolzano;
c) devono garantire continuità nello svolgimento della propria attività.
1/ter. Si considerano attività di formazione per la famiglia le attività di formazione orientate a sostenere preventivamente i genitori, e in generale le famiglie, mediante interventi di bassa soglia (di facile accesso per tutti) che affiancano le famiglie stesse nel quotidiano, tenendo conto delle loro risorse e trasmettendo loro conoscenze e competenze atte a migliorare la convivenza. La formazione per la famiglia mira a rafforzare e incrementare le competenze educative, a promuovere la riflessione sui ruoli e sui modi di agire dei membri della famiglia nella quotidianità e a sostenere le relazioni familiari, nonché a preparare i giovani alla convivenza in coppia e all’interno di una nuova famiglia. La formazione per la famiglia va distinta, da un lato, dalle iniziative per il tempo libero dedicate alle famiglie, dall’altro dalla consulenza in senso stretto, dalla terapia e dall’intervento sociale.”
1.2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 1 è così sostituita:
“d) lavoro di rete nel settore famiglia, ai sensi dell’articolo 4 della legge; il lavoro di rete con i comuni (singoli o in collaborazione tra loro) può essere finanziato esclusivamente in base all’articolo 6/bis.”
1.3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 è così sostituita:
“b) contributi per progetti per lo svolgimento di iniziative e programmi della durata massima di 12 mesi; lo stesso progetto, comprese eventuali repliche/prosecuzioni, può di norma essere finanziato al massimo per tre volte consecutive, ad eccezione dei progetti di cui agli articoli 5 e 6/bis. Possono essere di norma finanziati gli interventi innovativi finalizzati a colmare importanti lacune riscontrate nell’offerta formativa o a garantire gli sviluppi necessari dell’offerta formativa esistente.”
1.4. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 è così sostituita:
“a) nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, in caso di contributi per attività ordinaria. Per le organizzazioni in possesso di un certificato valido “audit famigliaelavoro”, la percentuale di contributo aumenta del 5 per cento.”
1.5. Il comma 3 dell’articolo 4 è così sostituito:
“3. Per il finanziamento di nuovi Elki o di altri punti d’incontro aperti per famiglie si tiene conto della situazione territoriale, locale e sociodemografica, nonché della presenza nel relativo bacino d’utenza di altri Elki o di altri servizi di sostegno alle famiglie.”
1.6. L’articolo 6/bis è così sostituito:
“Articolo 6/bis
Linee guida per il finanziamento della certificazione “FamilyPlus – Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia”
1. La certificazione “FamilyPlus – Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia“ (in breve “FamilyPlus”) è un riconoscimento assegnato dall’Agenzia per la famiglia a comuni, singoli o in rete tra di loro, che attivano misure a favore di bambini, giovani, anziani e famiglie.
2. L’accompagnamento dei comuni nel processo di certificazione può essere finanziato alle seguenti condizioni:
a) l’accompagnamento deve essere gestito da un’organizzazione con i requisiti di cui all’articolo 1, commi 1 e 1/bis;
b) l’accompagnamento deve essere svolto da personale qualificato e appositamente formato;
c) il progetto di accompagnamento deve essere concordato con l’Agenzia per la famiglia prima della presentazione della domanda di contributo;
d) il monte ore ammissibile a contributo, le prestazioni e le linee guida dell’accompagnamento vengono stabiliti dall’Agenzia per la famiglia.”
1.7. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 è aggiunto il seguente comma 3:
“3. In caso di iniziative svolte in collaborazione tra più soggetti la titolarità dell’iniziativa dev’essere attribuibile in modo inequivocabile all’organizzazione che presenta la domanda di contributo.”
1.8. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:
“2. In caso di iniziative svolte in collaborazione tra più soggetti la titolarità dell’iniziativa dev’essere attribuibile in modo inequivocabile all’ente o all’organizzazione che presenta la domanda di contributo.
3. I progetti che prevedono spese per strutture organizzative (quali canoni di locazione, arredi, personale assunto a tempo indeterminato e simili) devono essere concordati con l’Agenzia per la famiglia prima della presentazione della domanda di contributo.”
1.9. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Non sono di norma ammissibili le spese di struttura e le spese amministrative per progetti di organizzazioni già finanziate tramite contributi per attività ordinaria.”
1.10. Dopo l’articolo 27 è inserito il seguente articolo 27/bis:
Art. 27/bis
“Clausola di salvaguardia
1. La concessione dei contributi di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura e del contributo è ridotta oppure le domande di contributo sono rigettate d’ufficio.”
2. Le modifiche dei criteri di cui al punto 1 si applicano anche alle domande di contributo già presentate e non ancora evase. Fa eccezione la lettera a) del nuovo comma 1/bis dell’articolo 1 dei criteri, che si applica alle domande di contributo relative agli anni 2023 e seguenti.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993 n. 17, e successive modifiche.