1. Le alunne e gli alunni che sono in possesso di un diploma dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo e che non hanno ancora assolto l’obbligo di istruzione e formazione devono iscriversi alla prima classe di una scuola professionale o di un’altra scuola del secondo ciclo.
2. Le persone maggiorenni che hanno già frequentato una scuola professionale e non l’hanno conclusa hanno diritto di completare il proprio percorso scolastico.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, è a discrezione della o del dirigente della scuola professionale accettare la domanda di iscrizione di persone maggiorenni, a condizione che la scuola professionale disponga di risorse strutturali e di risorse di personale sufficienti.
4. L’iscrizione ai corsi per adulti che portano all’ottenimento di qualifiche professionali, diplomi professionali e titoli di studio avviene tramite il portale “IOLE” entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione a scuola ai sensi dell’articolo 1, comma 2. Se ci sono ancora posti disponibili, la o il dirigente della scuola professionale può, con decreto, prorogare il termine di iscrizione; in tal caso la presentazione della domanda di iscrizione non avviene tramite il portale “IOLE”, ma in forma cartacea o tramite posta elettronica. In caso di persone che sono in possesso di un attestato di formazione straniero, la o il dirigente della scuola professionale decide, sulla base della documentazione prodotta, se sussistono i presupposti per l’iscrizione.
5. L’iscrizione alla seconda e terza classe di una scuola professionale avviene d’ufficio.
6. L’eventuale scelta dell’indirizzo scolastico presso la scuola professionale può essere effettuata tramite il portale “IOLE” entro il termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione.
7. La domanda di iscrizione delle alunne e degli alunni che, dopo una formazione triennale, vogliono frequentare un corso annuale di specializzazione per ottenere un diploma professionale, viene presentata mediante il portale “IOLE”. Dopo il superamento dell’esame di diploma, e al più tardi entro il mese di luglio, la direzione della scuola professionale verifica nell’anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni se gli iscritti al corso annuale di specializzazione hanno ottenuto la qualifica professionale.
8. Se un’alunna o un alunno, dopo aver acquisito una “qualifica professionale non integrabile”, vuole ottenere l’accesso a ulteriori percorsi formativi, quali i corsi annuali di specializzazione delle scuole professionali o l’apprendistato professionalizzante, è necessario verificare, con adeguate prove di valutazione, se i deficit di apprendimento nelle discipline/aree di competenza differenziate sono stati superati. In questo caso, la domanda di iscrizione alla quarta classe viene presentata alla scuola professionale in forma cartacea o tramite posta elettronica, previo superamento del relativo esame.
9. Per le formazioni di durata quadriennale, l’iscrizione alla quarta classe avviene d’ufficio.
10. La domanda di iscrizione delle alunne e degli alunni all’anno formativo, per il quale un diploma professionale è requisito d’ammissione e che si conclude con l’esame finale di Stato della scuola secondaria di secondo grado, viene presentata attraverso il portale “IOLE”. Il periodo di presentazione delle domande è stabilito con decreto della direttrice o del direttore provinciale rispettivamente competente in materia di formazione professionale e reso noto dalle scuole professionali. La direzione della scuola professionale verifica, entro il mese di luglio, se le alunne e gli alunni iscritti all’anno formativo hanno superato la procedura di ammissione e se sussistono tutti i requisiti di ammissione all’anno formativo.
11. Dopo la stipula di un contratto di apprendistato, l’iscrizione a una scuola professionale avviene d’ufficio, come stabilito dalle disposizioni vigenti. Le alunne e gli alunni che devono adempiere l‘obbligo di istruzione e formazione e intendono iniziare un apprendistato, ma alla data di scadenza del termine di iscrizione non hanno ancora in essere alcun rapporto di apprendistato, devono iscriversi a una scuola professionale.
12. La direzione della scuola professionale verifica, entro il mese di luglio, nell’anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni se le alunne e gli alunni iscritti alla prima classe hanno superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.