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Delibera 14 dicembre 2021, n. 1083
Iscrizione alla scuola primaria, alle scuole secondarie di primo e secondo grado e alle scuole professionali (modificata con delibera n. 434 del 04.06.2024)

Allegato A

Iscrizione alla scuola primaria, alle scuole secondarie di primo e secondo grado e alle scuole professionali

Articolo 1
Iscrizione online

1. Le domande di iscrizione alla scuola primaria, alla scuola secondaria di secondo grado e alle scuole professionali devono essere presentate mediante il portale online della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige “IOLE”, di seguito denominato portale “IOLE”. Ove necessario, le scuole forniscono agli esercenti la responsabilità genitoriale un servizio di supporto. In casi eccezionali, debitamente motivati, la domanda di iscrizione può essere presentata anche in forma cartacea o tramite posta elettronica.

2. Il periodo di presentazione delle domande di iscrizione è stabilito con decreto congiunto delle direttrici e dei direttori delle Direzioni Istruzione e Formazione italiana, Istruzione e Formazione tedesca e Istruzione, Formazione e Cultura ladina, di seguito denominate Direzioni Istruzione e Formazione. Se, in casi eccezionali e motivati, una domanda di iscrizione può essere presentata soltanto dopo il termine stabilito, la stessa deve essere presentata in forma cartacea o tramite posta elettronica alla direzione scolastica.

3. Le direttrici e i direttori delle Direzioni Istruzione e Formazione stabiliscono con decreto congiunto, se del caso anche previo aggiornamento della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, quali dati devono essere raccolti all'atto dell’iscrizione online, nel rispetto dei principi di trasparenza, di minimizzazione, di limitazione della finalità e della conservazione dei dati in relazione alla finalità perseguita.

4. All’atto dell’iscrizione online è possibile indicare le lingue conosciute dalle alunne e dagli alunni e il relativo livello di conoscenza. L’indicazione della lingua o delle lingue conosciute non pregiudica in alcun modo l’iscrizione alla scuola. L’indicazione è fornita nell’interesse delle alunne e degli alunni: le informazioni fornite permettono alla scuola di attivare le misure necessarie a garantire l’efficacia dell’insegnamento, un’equilibrata formazione delle classi e un’ottimale impostazione e organizzazione dell’attività didattica. In ogni caso, i dati riguardanti la lingua o le lingue conosciute sono trasformati in forma aggregata entro nove mesi dall’iscrizione. I dati aggregati risultanti potranno anche essere utilizzati per fini statistici, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche, e delle regole deontologiche corrispondenti vigenti previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

Articolo 2
Iscrizione alla scuola primaria

1. Sono iscritti alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il mese di agosto dell'anno di riferimento.

2. Possono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il mese di aprile dell'anno scolastico di riferimento. Le scuole, in accordo con la scuola dell’infanzia frequentata e con l’ausilio della competente Direzione Istruzione e Formazione, offrono consulenza agli esercenti la responsabilità genitoriale per facilitare una decisione consapevole nell’interesse dello sviluppo della bambina o del bambino.

3. Le bambine e i bambini devono essere iscritti alla scuola territorialmente competente. La domanda deve essere presentata ad una sola scuola.

4. La scuola territorialmente competente è, di norma, il plesso scolastico del comune di residenza del bambino o della bambina. Se in un comune ci sono più plessi o se il plesso di un comune confinante, per le condizioni geografiche, è più agevole da raggiungere, il comune o i comuni interessati possono definire la rispettiva competenza territoriale.

5. Le Direzioni Istruzione e Formazione possono fornire ulteriori istruzioni riguardanti l’iscrizione di alunne e alunni che hanno la residenza al di fuori dell’ambito di competenza territoriale della scuola.

6. L’iscrizione alle classi successive alla prima avviene d’ufficio.

Articolo 3
Iscrizione alla scuola secondaria di primo grado

1. Le alunne e gli alunni della quinta classe della scuola primaria vengono iscritti d’ufficio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo frequentato. Le alunne e gli alunni di una scuola primaria che non appartiene ad un istituto comprensivo vengono iscritti d’ufficio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado territorialmente competente.

2. L’iscrizione alla seconda e alla terza classe della scuola secondaria di primo grado avviene d’ufficio.

3. Le direzioni scolastiche verificano, entro il mese di luglio, nell’anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni se le alunne e gli alunni iscritti alla prima classe della scuola secondaria di primo grado hanno concluso con successo la quinta classe della scuola primaria.

Articolo 4
Iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado

1. Le alunne e gli alunni che sono in possesso di un diploma dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, di seguito denominato primo ciclo, e che non hanno ancora assolto l’obbligo di istruzione e formazione devono iscriversi alla prima classe di una scuola secondaria di secondo grado o di un’altra scuola del secondo ciclo di istruzione e formazione, di seguito denonimato secondo ciclo.

2. L’iscrizione alle classi successive alla prima classe di una scuola secondaria di secondo grado avviene d’ufficio.

3. Le persone maggiorenni che hanno già frequentato una scuola secondaria di secondo grado e non l’hanno conclusa, hanno diritto di completare il proprio percorso scolastico.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è a discrezione della dirigente scolastica o del dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado accettare la domanda di iscrizione di persone maggiorenni, a condizione che la scuola disponga di risorse strutturali e di risorse di personale sufficienti. Resta fermo il diritto delle persone maggiorenni di frequentare i corsi per adulti della scuola serale.

5. La direzione scolastica della scuola secondaria di secondo grado verifica, entro il mese di luglio, nell’anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni se le alunne e gli alunni iscritti alla prima classe hanno superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Articolo 5
Iscrizione a una scuola professionale

1. Le alunne e gli alunni che sono in possesso di un diploma dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo e che non hanno ancora assolto l’obbligo di istruzione e formazione devono iscriversi alla prima classe di una scuola professionale o di un’altra scuola del secondo ciclo.

2. Le persone maggiorenni che hanno già frequentato una scuola professionale e non l’hanno conclusa hanno diritto di completare il proprio percorso scolastico.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, è a discrezione della o del dirigente della scuola professionale accettare la domanda di iscrizione di persone maggiorenni, a condizione che la scuola professionale disponga di risorse strutturali e di risorse di personale sufficienti.

4. L’iscrizione ai corsi per adulti che portano all’ottenimento di qualifiche professionali, diplomi professionali e titoli di studio avviene tramite il portale “IOLE” entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione a scuola ai sensi dell’articolo 1, comma 2. Se ci sono ancora posti disponibili, la o il dirigente della scuola professionale può, con decreto, prorogare il termine di iscrizione; in tal caso la presentazione della domanda di iscrizione non avviene tramite il portale “IOLE”, ma in forma cartacea o tramite posta elettronica. In caso di persone che sono in possesso di un attestato di formazione straniero, la o il dirigente della scuola professionale decide, sulla base della documentazione prodotta, se sussistono i presupposti per l’iscrizione.

5. L’iscrizione alla seconda e terza classe di una scuola professionale avviene d’ufficio.

6. L’eventuale scelta dell’indirizzo scolastico presso la scuola professionale può essere effettuata tramite il portale “IOLE” entro il termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione.

7. La domanda di iscrizione delle alunne e degli alunni che, dopo una formazione triennale, vogliono frequentare un corso annuale di specializzazione per ottenere un diploma professionale, viene presentata mediante il portale “IOLE”. Dopo il superamento dell’esame di diploma, e al più tardi entro il mese di luglio, la direzione della scuola professionale verifica nell’anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni se gli iscritti al corso annuale di specializzazione hanno ottenuto la qualifica professionale.

8. Se un’alunna o un alunno, dopo aver acquisito una “qualifica professionale non integrabile”, vuole ottenere l’accesso a ulteriori percorsi formativi, quali i corsi annuali di specializzazione delle scuole professionali o l’apprendistato professionalizzante, è necessario verificare, con adeguate prove di valutazione, se i deficit di apprendimento nelle discipline/aree di competenza differenziate sono stati superati. In questo caso, la domanda di iscrizione alla quarta classe viene presentata alla scuola professionale in forma cartacea o tramite posta elettronica, previo superamento del relativo esame.

9. Per le formazioni di durata quadriennale, l’iscrizione alla quarta classe avviene d’ufficio.

10. La domanda di iscrizione delle alunne e degli alunni all’anno formativo, per il quale un diploma professionale è requisito d’ammissione e che si conclude con l’esame finale di Stato della scuola secondaria di secondo grado, viene presentata attraverso il portale “IOLE”. Il periodo di presentazione delle domande è stabilito con decreto della direttrice o del direttore provinciale rispettivamente competente in materia di formazione professionale e reso noto dalle scuole professionali. La direzione della scuola professionale verifica, entro il mese di luglio, se le alunne e gli alunni iscritti all’anno formativo hanno superato la procedura di ammissione e se sussistono tutti i requisiti di ammissione all’anno formativo.

11. Dopo la stipula di un contratto di apprendistato, l’iscrizione a una scuola professionale avviene d’ufficio, come stabilito dalle disposizioni vigenti. Le alunne e gli alunni che devono adempiere l‘obbligo di istruzione e formazione e intendono iniziare un apprendistato, ma alla data di scadenza del termine di iscrizione non hanno ancora in essere alcun rapporto di apprendistato, devono iscriversi a una scuola professionale.

12. La direzione della scuola professionale verifica, entro il mese di luglio, nell’anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni se le alunne e gli alunni iscritti alla prima classe hanno superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Articolo 6
Iscrizione alle scuole paritarie e alle scuole private riconosciute dalla Provincia

1. La domanda di iscrizione a una scuola paritaria o a una scuola privata riconosciuta dalla Provincia è presentata in forma cartacea o tramite posta elettronica oppure, se previsto dalla scuola, mediante il portale “IOLE”.

2. La scuola paritaria o la scuola privata riconosciuta dalla Provincia comunica annualmente alla scuola pubblica territorialmente competente, entro il termine stabilito per l’iscrizione alle scuole pubbliche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, l’avvenuta iscrizione delle alunne e degli alunni del primo ciclo.

Articolo 7
Istruzione parentale

1. Le/I minori che adempiono all’obbligo di istruzione e formazione nell’ambito dell’istruzione parentale non vengono iscritti a scuola. All’atto della comunicazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale di cui all’articolo 1, commi 6/ter e 6/ter.1. della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a trasmettere i dati anagrafici e di contatto propri e della/del minore.

Articolo 8
Iscrizione di alunne e alunni stranieri nonché di alunne e alunni provenienti dall’estero

1. I minori stranieri presenti sul territorio provinciale hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dalla regolarità o legittimità del loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per le cittadine e i cittadini italiani.

2. L’iscrizione dei minori stranieri a tutte le scuole del territorio provinciale avviene alle stesse condizioni previste per le cittadine e i cittadini italiani. In caso di persone soggette all’obbligo di istruzione e formazione che fanno ingresso in Alto Adige durante l’anno scolastico, dovrà essere presentata tempestivamente domanda di iscrizione presso una scuola. La scuola accoglie la domanda anche se sono decorsi i termini previsti per l’iscrizione.

3. I minori stranieri vengono iscritti alla scuola anche se non dispongono della documentazione anagrafica o se sono in possesso di documentazione irregolare o incompleta. In questi casi l’iscrizione avviene con riserva; i minori stranieri soggetti all’obbligo di istruzione e formazione iniziano a frequentare la scuola subito dopo l’iscrizione. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

4. I minori stranieri soggetti all’obbligo di istruzione e formazione vengono iscritti alla classe corrispondente alla rispettiva età anagrafica. Il collegio dei docenti può tuttavia stabilire con provvedimento motivato che l’alunna o l’alunna venga iscritto o iscritta a una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica, tenuto conto:

a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunna o dell’alunno;

b) dell'accertamento delle competenze, delle abilità e del livello di preparazione dell’alunna o dell’alunno;

c) del percorso scolastico seguito dall’alunna o dall’alunno nel Paese di provenienza;

d) del titolo di studio conseguito dall’alunna o dall’alunno.

5. I minori stranieri soggetti all’obbligo di istruzione e formazione che hanno frequentato una scuola nell’Unione europea vengono iscritti alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

6. La dirigente scolastica/Il dirigente scolastico o la/il dirigente della scuola professionale assicura, sulla base dei criteri elaborati dal collegio dei docenti, la ripartizione equilibrata tra le diverse classi delle alunne e degli alunni stranieri nonché delle alunne e degli alunni che necessitano di specifica integrazione linguistica.

Articolo 9
Accoglimento o rigetto della domanda di iscrizione

1. In caso di scuole primarie e secondarie di primo grado, le domande di iscrizione alla scuola territorialmente competente devono essere accolte.

2. In caso di scuole secondarie di secondo grado, le domande di iscrizione presentate entro il termine previsto devono essere accolte. Le domande possono essere rigettate solo in caso di scuole con opzione provinciale, per le quali è prevista una capacità ricettiva limitata.

3. In caso di scuole professionali, le domande di iscrizione presentate entro il termine previsto devono essere accolte. Le domande possono essere rigettate solo in mancanza delle risorse strutturali o delle risorse di personale nonché in caso di raggiungimento del numero massimo di alunne e alunni previsto dal piano di formazione.

4. Se il numero di domande d’iscrizione supera la capacità ricettiva della scuola, sarà effettuata una selezione sulla base di criteri di priorità decisi dal consiglio di istituto e pubblicati sul sito istituzionale della scuola, prima dello scadere del termine per l’iscrizione.

5. In caso di mancato accoglimento della domanda ai sensi dei commi precedenti, ogni ulteriore domanda di iscrizione dovrà essere presentata in forma cartacea o tramite posta elettronica.

Articolo 10
Trasferimento a un’altra scuola

1. La domanda di trasferimento a un’altra scuola è presentata in forma cartacea o tramite posta elettronica alla/al dirigente della scuola in cui l’alunna o l’alunno è iscritta o iscritto (scuola di provenienza). La/Il dirigente della scuola di provenienza inoltra tempestivamente la domanda alla scuola di destinazione. La/Il dirigente della scuola di destinazione adotta il provvedimento relativo alla domanda di trasferimento, sentita la dirigente o sentito il dirigente della scuola di provenienza. Il provvedimento viene comunicato per iscritto ai richiedenti.

2. Le domande di trasferimento si riferiscono all’anno scolastico successivo. In casi eccezionali debitamente motivati, la domanda di trasferimento può riferirsi all’anno scolastico in corso.

3. Le domande di trasferimento devono essere presentate nei seguenti periodi:

a) per l'anno scolastico successivo, nel periodo di presentazione delle domande di iscrizione; in casi straordinari debitamente motivati, le domande di trasferimento possono essere presentate anche dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di iscrizione;

b) in caso di trasferimento di residenza, in qualsiasi momento;

c) in caso di mancata promozione alla classe successiva, entro dieci giorni dalla pubblicazione della valutazione finale; se la valutazione finale è effettuata nel mese di agosto, la domanda di trasferimento deve essere presentata al più tardi due giorni prima dell'inizio delle lezioni. Decorsi inutilmente i suddetti termini, l’alunna o l’alunno sarà iscritta o iscritto d’ufficio nella stessa scuola.

4. In caso di scuole primarie o secondarie di primo grado, le domande di trasferimento possono essere rigettate solo in mancanza delle risorse strutturali o delle risorse di personale o in caso di raggiungimento del numero massimo di alunne e alunni previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale in materia di formazione delle classi; le domande di trasferimento dovute a un cambio di residenza devono essere sempre accolte.

5. In caso di scuole secondarie di secondo grado e scuole professionali, le domande di trasferimento possono essere rigettate solo in mancanza delle risorse strutturali o delle risorse di personale o in caso di raggiungimento del numero massimo di alunne e alunni previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale in materia di formazione delle classi o dal piano di formazione.

6. Se il trasferimento a un’altra scuola è legato al superamento di esami integrativi, l’iscrizione alla scuola di destinazione avviene con riserva. Se la riserva non viene sciolta per esito negativo degli esami integrativi, l’alunna o l’alunno interessato ha il diritto di iscriversi nuovamente, entro cinque giorni dalla comunicazione del suddetto esito, alla scuola di provenienza e di continuare in tale scuola il proprio percorso formativo.

7. In caso di domanda di trasferimento a una scuola situata fuori dalla Provincia, la/il dirigente della scuola di provenienza rilascia il nulla osta ai sensi della normativa statale vigente.

Articolo 11
Vigilanza sulla frequenza scolastica

1. La sindaca o il sindaco del comune di residenza delle alunne e degli alunni, scaduto il termine per l’iscrizione, individua mediante l’accesso all’anagrafe delle alunne e degli alunni quegli esercenti la responsabilità dei minori soggetti all’obbligo di istruzione che non hanno iscritto il o la minore in una scuola e li ammonisce per iscritto senza ritardo ad ottemperare alla legge.

2. La dirigente scolastica/Il dirigente scolastico o la/il dirigente della scuola professionale è obbligata/o a vigilare sulla frequenza di tutte le alunne e di tutti gli alunni iscritte o iscritti, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunna o l'alunno soggetta/o all’obbligo di istruzione non riprenda la frequenza entro sette giorni dall’effettuata comunicazione da parte della dirigente scolastica/dal dirigente scolastico o della/del dirigente della scuola professionale all’esercente la responsabilità genitoriale, la dirigente scolastica/il dirigente scolastico o la/il dirigente della scuola professionale avvisa entro sette giorni la sindaca o il sindaco del comune di residenza dell’alunna o dell’alunno affinché questa/o proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo per iscritto ad ottemperare prontamente alla legge.

3. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. Tale elusione dell’obbligo di istruzione è tempestivamente comunicata alla sindaca o al sindaco del comune di residenza dell’alunna o dell’alunno.

4. In caso di mancato assolvimento dell’obbligo formativo la dirigente scolastica/il dirigente scolastico o la/il dirigente della scuola professionale ne dà comunicazione al comune competente, all’Ufficio provinciale Orientamento scolastico e professionale nonché agli Uffici o servizi preposti. Inoltre, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico o la/il dirigente della scuola professionale esorta le alunne e gli alunni, che non adempiono l’obbligo formativo, a concordare un appuntamento presso l’Ufficio provinciale Orientamento scolastico e a non mancarlo. Nel caso in cui questi interventi di orientamento non trovassero applicazione a causa della mancata collaborazione della o dell’adolescente, la dirigente scolastico o il dirigente scolastico o la/il dirigente della scuola professionale inoltra la comunicazione della violazione dell’obbligo formativo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Articolo 12
Sistema informativo scolastico – anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni

1. I comuni trasmettono, entro il 30 dicembre, in forma telematica alle direzioni scolastiche l’elenco dei minori soggetti all’obbligo di istruzione e residenti nell’ambito di competenza territoriale della scuola nonché i dati anagrafici degli esercenti la responsabilità genitoriale e dei minori. I comuni comunicano inoltre tempestivamente alle scuole le nuove iscrizioni di minori all’anagrafe della popolazione residente.

2. L’anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni viene alimentata con i dati di cui al comma 1 sulla base di specifiche convenzioni tra la Provincia e il Consorzio dei Comuni o i singoli comuni.

3. Le scuole, incluse le scuole paritarie e quelle private riconosciute dalla Provincia, sono tenute ad amministrare nell’anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni i dati delle alunne e degli alunni iscritti a scuola. In particolare, inseriscono nell’anagrafe provinciale le iscrizioni effettuate e controllano la correttezza e completezza dei dati ivi contenuti, soprattutto in caso di passaggio a un altro grado di scuola o di trasferimento ad altra scuola.

4. Il percorso scolastico di un’alunna o di un alunno che proviene dall’estero dev’essere, per quanto possibile, ricostruito e registrato nell’anagrafe provinciale delle alunne e degli alunni.

Articolo 13
Certificazioni di disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1. In caso di alunne e alunni con disabilità o con disturbi di apprendimento o evolutivi, gli esercenti la responsabilità genitoriale possono presentare alla scuola la diagnosi funzionale o il referto clinico rilasciati o riconosciuti dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; tale documentazione è di norma presentata subito dopo l’avvenuta iscrizione a scuola. In caso di mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione, non possono essere garantite all’alunna o all’alunno le adeguate misure di sostegno.

Articolo 14
Protezione dei dati personali

1. Le operazioni di trattamento, comprese la comunicazione e la diffusione, dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e riferiti ai soggetti interessati (alunne e alunni ed esercenti la responsabilità genitoriale), sono necessarie, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del suddetto regolamento, per adempiere un obbligo di legge nonché per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ossia garantire il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sancito dalla legge provinciale n. 5/2008, e sono strumentali, in conformità all’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento, al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico riconducibili alle seguenti materie:

a) istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche;

b) integrazione sociale e diritti delle persone con disabilità ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera aa), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche;

c) attività socio-assistenziali a tutela dei minori e dei soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera s), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche;

d) attività di controllo e ispettive ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, delle presenti disposizioni, i dati personali dei soggetti interessati oggetto del trattamento sono trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza, tenendo conto del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Articolo 15
Ulteriori disposizioni

1. Se per la frequenza di una scuola con opzione provinciale e limitata capacità ricettiva è necessario il superamento di un esame d’ammissione, questo deve essere sostenuto prima del termine iniziale previsto per l’iscrizione.

2. L’iscrizione alle scuole del territorio provinciale di alunne e alunni con residenza in un comune situato al di fuori dalla Provincia è disciplinata con apposite deliberazioni della Giunta provinciale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ActionAction Delibera 26 ottobre 2021, n. 917
ActionAction Delibera 2 novembre 2021, n. 939
ActionAction Delibera 9 novembre 2021, n. 947
ActionAction Delibera 16 novembre 2021, n. 959
ActionAction Delibera 16 novembre 2021, n. 964
ActionAction Delibera 23 novembre 2021, n. 970
ActionAction Delibera 23 novembre 2021, n. 989
ActionAction Delibera 23 novembre 2021, n. 1009
ActionAction Delibera 30 novembre 2021, n. 1020
ActionAction Delibera 7 dicembre 2021, n. 1049
ActionAction Delibera 7 dicembre 2021, n. 1056
ActionAction Delibera 7 dicembre 2021, n. 1061
ActionAction Delibera 7 dicembre 2021, n. 1062
ActionAction Delibera 14 dicembre 2021, n. 1083
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ActionAction Delibera 14 dicembre 2021, n. 1099
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