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di approvare le seguenti deroghe ai “Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per i gruppi linguistici tedesco e ladino” di cui all’allegato della propria deliberazione 25 settembre 2018, n. 961, e successive modifiche:
1. limitatamente all’anno 2022, il numero minimo di partecipanti di cui all’articolo 6, commi 7, 8 e 10 è ridotto da otto a cinque persone e il numero minimo di partecipanti che devono risiedere o lavorare in provincia di Bolzano di cui all’articolo 6, comma 9, è ridotto da quattro a tre persone;
2. limitatamente agli anni 2022 e 2023, la base di calcolo per il finanziamento del personale di cui all’articolo 8, comma 2, e dell’attività ordinaria di cui all’articolo 9, comma 1, può essere costituita, in alternativa al numero di ore di attività o di giornate di frequenza riconosciute svolte dall’agenzia nell’anno precedente a quello di riferimento o due anni prima, dal numero di ore di attività o di giornate di frequenza riconosciute svolte dall’agenzia nell’anno 2019. Tale deroga deve essere motivata in via preliminare dal richiedente e approvata dall’ufficio provinciale competente.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.