1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 5, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, e successive modifiche, nonché dell’articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, recante “Codice del commercio”, e successive modifiche, costituiscono accessori delle merci ingombranti di cui all’articolo 1, le merci destinate all’uso o alla conservazione della cosa principale, intesa come merce ingombrante. Essi si aggiungono e sono pertanto funzionali a un’altra cosa, principale e necessaria, completandone o migliorandone le funzioni, e non viceversa. La superficie di vendita degli accessori non può essere superiore a quella delle merci ingombranti di cui all’articolo 1. Sono in ogni caso da considerare accessori delle merci ingombranti le seguenti merci e quelle ad esse assimilabili:
a) accessori per merci ingombranti di cui all’articolo 1, lettera a): ricambi, autoaccessori, pneumatici, lubrificanti, apparecchiature elettroniche, abbigliamento sportivo per automobilismo, motociclismo e ciclismo;
b) accessori per merci ingombranti di cui all’articolo 1, lettera b): ricambi per macchinari, fiori secchi e artificiali nonché ogni tipo di fiori e piante secchi o artificiali, alimenti e articoli per animali domestici, abbigliamento da lavoro per l’agricoltura;
c) accessori per merci ingombranti di cui all’articolo 1, lettera c): arredamenti per bagno, attrezzi e strumenti di misura per l’edilizia, ferramenta, scale, scaffali, serrature, casseforti, utensili manuali ed elettrici, macchine utensili e banchi da lavoro per il bricolage, stendibiancheria, assi da stiro, detersivi e detergenti, scope e simili; materiali ed attrezzi per modellismo e fai da te, colle, adesivi, sigillanti, nastri, materiale per pittori, cornici e stampe, accessori e lubrificanti per cicli, motocicli e automobili, contenitori e cesti, sistemi di scaffalature, prodotti e attrezzi per il giardinaggio, mobili da giardino, piante e fiori secchi e artificiali, alimenti e articoli per animali domestici, articoli da campeggio come tende, fornelli e grill, lampade a gas, torce; prodotti per la sicurezza sul lavoro, olii e grassi lubrificanti, combustibili solidi, liquidi e gassosi, esclusi quelli per trazione;
d) accessori per merci ingombranti di cui all’articolo 1, lettera d): ricambi ed accessori per macchine utensili a mano o a motore, apparecchiature elettriche, abbigliamento da lavoro;
e) accessori per merci ingombranti di cui all’articolo 1, lettera e): contenitori e attrezzature per lo stoccaggio e il rabbocco dei combustibili solidi, liquidi e gassosi;
f) accessori per merci ingombranti di cui all’articolo 1, lettera f): ricambi e accessori per mobili, elettrodomestici come frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici, arredamenti per il bagno, forni e fornelli elettrici o a gas; posate, servizi e coordinati per la tavola come piatti, tazze e bicchieri; articoli di cartoleria e cancelleria per uso domestico, non professionale; ricambi ed accessori per stufe e caminetti; soprammobili, quadri, tappeti, tessili per interni, tende con relativi supporti, biancheria per la casa, cuscini, piumini, piumoni e trapunte, prodotti per la pulizia e la cura dei mobili, carrozzine e passeggini, corpi illuminanti, oggetti di arredamento;
g) accessori alle merci ingombranti di cui all’articolo 1, lettera g): bevande alcoliche e superalcoliche in confezioni singole.