1. L’indennità è concessa agli operatori che gestiscono convitti in Alto Adige per conto della Provincia autonoma di Bolzano – in base a un rapporto contrattuale – e che, durante il periodo ammissibile di cui all’articolo 3, comma 1, hanno subito un calo di fatturato complessivo di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
2. Il calcolo del calo di fatturato di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle rilevazioni in partita doppia della contabilità ordinaria, che costituisce la base dei conti certificati.
3. Gli aventi diritto di cui al presente articolo devono soddisfare i requisiti previsti per le grandi, medie o piccole imprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominato regolamento generale di esenzione per categoria.
4. L’indennità non può essere concessa a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, l’indennità può essere concessa alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché tali imprese non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.