1. I presenti criteri disciplinano la concessione di un’indennità una tantum ai gestori, per conto della Provincia autonoma di Bolzano, di convitti in Alto Adige che, nell’anno 2020, hanno potuto prestare solo parzialmente il servizio a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al virus Sars-CoV-2, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche. L’indennità è concessa al fine di mitigare il danno economico derivante dalla riduzione del servizio.
2. Le indennità di cui ai presenti criteri sono concesse ai sensi del regime quadro di cui al decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, notificato alla Commissione europea con il numero SA. 57021, modificato con SA.58547, SA.59655, SA.59827 e, da ultimo, SA.62495, e approvato dalla Commissione con le decisioni C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (approvazione della “notifica ombrello”), C(2020) 6341 dell’11 settembre 2020, C(2020) 9121 del 10 dicembre 2020, C(2020) 9300 del 15 dicembre 2020 e con la comunicazione C (2021) 2570 del 9 aprile 2021. Si applica la misura di cui alla sezione 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.