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1. Sono approvate le seguenti modifiche ai “Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi sociali per le persone con disabilità” di cui
all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 795 del 18 luglio 2017:
a) la lettera a) del comma 2 del punto 5.5 dell’articolo 5 è così sostituita:
“a) la valutazione periodica del fabbisogno infermieristico, riabilitativo, psichiatrico e psicologico;”;
b) dopo il comma 4 del punto 5.5 dell’articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:
“5. Le qualifiche professionali idonee per le prestazioni psichiatriche sono:
a) psichiatra;
b) neuropsichiatra.
6. Le qualifiche professionali idonee per le prestazioni psicologiche sono:
a) psicologo/psicologa;
b) psicoterapeuta.”;
c) dopo il punto 5.11 dell’articolo 5 sono aggiunti i seguenti punti 5.11/bis e 5.11/ter:
“5.11/bis Parametri per il personale psichiatrico
1. Considerato il fabbisogno dell’utenza, l’Azienda Sanitaria garantisce l’assistenza psichiatrica tramite la presenza di uno/una psichiatra ogni 450 utenti, calcolato sul numero totale di utenti ammessi ai servizi sociali residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità del territorio comprensoriale/aziendale.”
“5.11/ter Parametri per il personale psicologico
1. Considerato il fabbisogno dell’utenza, l’Azienda Sanitaria garantisce l’assistenza psicologica tramite la presenza di uno psicologo/una psicologa ogni 350 utenti, calcolato sul numero totale di utenti ammessi ai servizi sociali residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità del territorio comprensoriale/aziendale.”;
d) dopo il comma 2 del punto 5.9.1 dell’articolo 5 è inserito il seguente comma 2/bis:
“2 bis. Valutato il fabbisogno assistenziale degli e delle utenti del servizio, la presenza notturna può essere garantita anche tramite volontari e volontarie appositamente formati.”.
2. È approvata la seguente modifica ai “Criteri di autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali residenziali e semiresidenziali per persone con malattia psichica” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 821 del 1° luglio 2014:
a) il punto 2.2.2 è così sostituito:
“2.2.2 Personale con funzione educativa e addetto all’assistenza
Le qualifiche professionali idonee per la funzione educativa sono:
a) educatore/educatrice per disabili;
b) educatore/educatrice professionale;
c) operatore/operatrice in possesso del titolo di laurea in scienze sociali;
d) nei servizi per l’occupazione lavorativa: educatore/educatrice al lavoro;
e) qualifiche professionali equipollenti alle predette.
Qualora non riesca a reperire personale in possesso delle citate qualifiche, l’ente gestore può garantire l’espletamento delle funzioni educative anche assumendo personale fungibile diversamente qualificato, come ad esempio assistenti sociali, psicologi e psicologhe, infermieri e infermiere, fino al limite massimo di un terzo delle risorse di personale educativo previste nella pianta organica del singolo servizio abitativo ovvero del singolo servizio per l’occupazione lavorativa dell’ambito sociopsichiatrico.
Le qualifiche professionali idonee per il personale con funzione di assistenza sono:
a) assistente per soggetti portatori di handicap;
b) operatore/operatrice socioassistenziale.
Qualora non riesca a reperire personale in possesso delle citate qualifiche, l’ente gestore può garantire l’espletamento delle funzioni di assistenza anche assumendo personale fungibile diversamente qualificato, come ad esempio operatori socio-sanitari e operatrici socio-sanitarie, assistenti geriatrici e geriatriche, assistenti familiari, fino al limite massimo di un terzo delle risorse di personale con funzione di assistenza previste nella pianta organica dei singoli servizi abitativi ovvero dei singoli servizi per l’occupazione lavorativa dell’ambito socio-psichiatrico. Nel limite massimo può essere compreso anche il personale per le funzioni di assistenza che ha iniziato un percorso di formazione per il conseguimento delle succitate qualifiche professionali, siano esse idonee o diverse, limitatamente al periodo previsto per il conseguimento del relativo titolo di formazione.
Nel limite massimo di un terzo è compreso anche il personale con qualifica professionale di artigiano, come per esempio falegnami, ceramisti e ceramiste, pittori e pittrici, sarti e sarte, da collocare, al bisogno e in relazione alle attività proposte, nei servizi di riabilitazione lavorativa e nei centri di training professionale. Tale personale è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento in ambito socio-pedagogico.”.
3. È fissato in tre anni, a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione, il periodo di tempo a disposizione degli enti gestori dei servizi sociali per l’adeguamento ai nuovi parametri del personale previsti ai commi 5.11/bis e 5.11/ter della deliberazione n. 795 del 18.07.2017, e per la stesura del protocollo d’intesa con i servizi psichiatrici e psicologici.
4. La presente deliberazione non comporta impegno di spesa.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, in quanto atto destinato alla generalità dei cittadini.