1. A ciascun maestro e ciascuna maestra di sci avente diritto e che ha presentato domanda è riconosciuto un contributo in proporzione al reddito derivato dall’esercizio della professione.
2. L’importo del reddito da esercizio della professione di maestro/maestra di sci da prendere a riferimento per l’erogazione del contributo e da indicare in domanda assieme all’anno di riferimento è individuato a discrezione del/della richiedente nell’annualità 2018 o 2019. A tal fine possono rientrare nel predetto importo solo i redditi generati nell’ambito dell’esercizio dell’attività di maestro/maestra di sci; restano esclusi i redditi percepiti ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modifiche.
3. Il contributo da erogarsi a ogni avente diritto è determinato nel modo seguente e sarà compreso fra l’importo minimo di 500,00 euro e l’importo massimo di 7.500,00 euro: 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio della professione di maestro/maestra di sci dell’annualità 2018 o 2019 risultante:
a) dal quadro RH (punto 4) della dichiarazione dei redditi del rispettivo anno di riferimento, oppure
b) dai dati fiscali, punto 1 o 2 della Certificazione Unica (CU).
4. I contributi non sono cumulabili con le indennità a favore dei lavoratori e delle lavoratrici stagionali previste dall’articolo 10 del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, né con i sussidi alle imprese di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 307 del 30 marzo 2021 se richiesti per la stessa attività.