1. Le presenti disposizioni si applicano, ai sensi degli articoli 4 e 4/bis della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, a tutti gli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti all’obbligo di concessione ‒ inclusi antichi diritti di derivazione d’acqua ‒ la cui portata complessiva concessa risulti superiore a 5,00 l/s medi.
2. Per gli impianti irrigui le presenti disposizioni si limitano esclusivamente alle condotte di adduzione, vale a dire alle tubazioni che trasportano l’acqua dalla fonte idrica al serbatoio di raccolta o al distretto irriguo, che siano destinate all’utilizzo in comune.
3. Dalle presenti disposizioni sono esclusi:
a) gli impianti volti esclusivamente alla produzione di energia elettrica;
b) gli impianti che estraggono acqua esclusivamente da pozzi;
c) gli impianti alimentati da derivazioni d’acqua tramite sistemi di canali di irrigazione (Waale) e tramite fosse e canali di bonifica.
4. Gli impianti di utilizzazione delle acque soggetti alle presenti disposizioni sono di seguito denominati impianti.
5. In deroga a quanto indicato nei commi precedenti, l’articolo 9 delle presenti disposizioni è, invece, applicato a tutti gli impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti a concessione a eccezione di quelli volti esclusivamente alla produzione di energia elettrica.