1. La costruzione di depositi di legname con tettoie è ammissibile esclusivamente per il deposito di cippato ovvero di legname per la produzione di cippato. Per tettoia ai sensi delle presenti direttive si intende una copertura dell’altezza massima di 5,0 m, realizzata su pilastri, che su almeno un lato non presenta alcuna delimitazione o parete e di cui le restanti pareti laterali devono essere realizzate esclusivamente in legno. Per la costruzione degli elementi portanti può essere utilizzato anche metallo. Per la costruzione delle fondamenta fino all'altezza del terreno naturale può essere utilizzato anche cemento.
2. Il requisito richiesto per la realizzazione di depositi di legname con tettoie è la proprietà di terreni boschivi per una superficie totale superiore a 3 ha; questi terreni si possono anche estendere sul territorio di più comuni. Nel caso di una proprietà situata in comuni diversi, che si estenda in ciascuno di essi per almeno 3 ha di bosco, il proprietario/la proprietaria può realizzare non più di un deposito di legname con tettoia per comune.
3. Si devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
a) superficie massima della tettoia: 150 m²;
b) il deposito di legname con tettoia non può essere utilizzato per scopi produttivi;
c) il deposito di legname con tettoia non può essere adibito a rimessa per macchinari, veicoli e attrezzi oppure per materiali diversi dal legno, ad eccezione degli attrezzi e macchinari necessari per la lavorazione del legname”; ugualmente non è consentito il ricovero di bestiame;
d) i depositi di legname con tettoie non possono essere affittati oppure locati.
4. La realizzazione di depositi di legname con tettoie è soggetta a permesso di costruire e ad autorizzazione paesaggistica da parte dell’autorità competente. Sono fatte salve le autorizzazioni previste da altre norme.