COVID-19 – Sussidi alle organizzazioni turistiche
1. I presenti criteri disciplinano la concessione di sussidi alle organizzazioni turistiche, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, e successive modifiche.
1. Per attenuare la significativa perdita delle entrate derivanti dall’imposta comunale di soggiorno, causata dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, alle organizzazioni turistiche vengono concessi dei sussidi a titolo di compensazione per le mancate entrate, al fine di garantire l’adempimento dei loro compiti.
1. Possono beneficiare dei sussidi le organizzazioni turistiche iscritte nell’elenco provinciale delle organizzazioni turistiche, ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, e successive modifiche.
2. I beneficiari di cui al comma 1 devono dimostrare di aver conseguito minori entrate nella misura di almeno il 20 per cento in seguito alla mancata o parziale assegnazione a loro favore, a causa dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, del gettito dell’imposta comunale di soggiorno nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021, rispetto alle entrate derivanti dall’imposta comunale di soggiorno relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020.
1. Il sussidio è concesso alle organizzazioni turistiche per un ammontare pari alle mancate entrate, calcolate in base alle entrate da imposta comunale di soggiorno relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020, sottratte le entrate degli stessi mesi degli anni 2020 e 2021.
1. Le domande devono essere presentate all’Area funzionale Turismo della Provincia autonoma di Bolzano entro venerdì 1° ottobre 2021.
2. Le domande devono essere corredate da una dichiarazione attestante le minori entrate nonché da ogni altro documento ritenuto utile a dimostrare la perdita economica subita.
3. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di ricezione.
4. Le organizzazioni turistiche richiedenti devono mettere a disposizione dell’Area funzionale Turismo la documentazione che la stessa riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare del sussidio.
1. I sussidi sono concessi con decreto del direttore/della direttrice dell’Area funzionale Turismo.
1. La liquidazione dei sussidi è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’Area funzionale Turismo.
1. La concessione dei sussidi di cui ai presenti criteri avviene fino a concorrenza delle risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio. Se le risorse finanziarie messe a disposizione non fossero sufficienti, la misura del sussidio è ridotta in proporzione oppure le domande sono archiviate d’ufficio.
1. I presenti criteri si applicano a partire dal giorno della loro approvazione.