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1. Ai membri delle commissioni comunali di cui agli articoli 4 e 68 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, recante “Territorio e paesaggio”, è corrisposta un’indennità pari a euro 75,00, aumentata di eventuali contributi assistenziali e IVA, per ogni ora intera, ovvero ogni 60 minuti, e per frazioni superiori ai 15 minuti. Per frazioni inferiori ai 15 minuti non è corrisposta alcuna indennità. Detta indennità oraria è corrisposta con il medesimo criterio di calcolo anche per i sopralluoghi.
2. Le spese di viaggio possono essere rimborsate separatamente in base alla vigente tariffa chilometrica di cui alla disciplina di missione dei/delle dipendenti provinciali.
3. I compensi previsti dalla presente deliberazione non spettano ai sindaci e alle sindache ovvero ai loro delegati e delegate.
4. La partecipazione della Provincia alle spese per i compensi dei membri della Commissione di cui all’articolo 4, comma 2, lettere d), e) ed f), della legge provinciale n. 9/2018, e successive modifiche, è definita in base al comma 11 del medesimo articolo attraverso l’accordo annuale sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.
5. La presente deliberazione si applica anche al membro della commissione edilizia comunale di cui all’articolo 115, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.
6. Per l’esame da parte degli esperti e delle esperte provinciali delle varianti non essenziali di progetti presentati prima del 1° luglio 2020, trattate dalla commissione edilizia comunale in attesa dell’istituzione delle commissioni comunali di cui agli articoli 4 e 68 della legge provinciale n. 9/2018, continua ad applicarsi la disciplina sui compensi in vigore fino al 30 giugno 2020.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 223 del 9 marzo 2021 è revocata.
La presente deliberazione trova applicazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 9, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.