...omissis...
1. di approvare, in esecuzione dell’articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, i seguenti allegati, che formano parte integrante della presente deliberazione:
a) Allegato 1: elenco dei comprensori sciistici,
b) Allegato 2: elenco dei codici Ateco che definiscono le attività delle imprese turistiche ai sensi dell’articolo 4 del Codice di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
2. di destinare i mezzi finanziari assegnati alla Provincia autonoma di Bolzano in forza dell’articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, alla concessione di ristori secondo i criteri approvati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 307 del 30 marzo 2021, recante “COVID-19 – Sussidi alle imprese”, e n. 373 del 27 aprile 2021, e successive modifiche, recante “COVID-19 – Aiuti alle imprese parametrati ai costi fissi”, a favore delle imprese che hanno sede nei comuni di cui all’allegato 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 667 del 02.08.2021 e che svolgono le attività di cui all’allegato 2 della presente deliberazione;
3. di prendere atto che l’elenco dei comuni ubicati all’interno dei compresori sciistici è già stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 667 del 02.08.2021 (Allegato 1).
4. Di incaricare la Ripartizione Finanze di procedere con apposito atto, visti gli atti istruttori e la presente deliberazione, all’iscrizione dei mezzi finanziari come da seguente tabella per l’esercizio finanziario 2021:
Capitolo: U14011.2032 Ripartizione: 35
Importo: 10.000.000,00 euro
Capitolo: U14011.2033 Ripartizione: 35
Importo: 10.000.000,00 euro
Capitolo: U07011.1362 Ripartizione: R7
Importo: 11.000.000,00 euro
Capitolo: U07011.1363 Ripartizione: R7
Importo: 60.000.000,00 euro
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.