1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
a) costi diretti:
1) direzione di corso (personale interno o esterno);
2) personale docente (interno o esterno);
3) tutoraggio (personale interno o esterno);
4) spese di viaggio;
5) spese di vitto;
6) noleggio delle attrezzature didattiche;
7) locazione delle aule didattiche;
8) materiale didattico;
b) costi indiretti:
1) costi del personale per attività amministrative e contabili;
2) costi fissi.
2. Per la direzione di corso di cui al comma 1, lettera a), numero 1), trova applicazione quanto segue:
a) la presente voce di spesa comprende i costi per la pianificazione, la preparazione e la realizzazione dell’azione formativa;
b) le spese per la direzione di corso sono ammissibili fino a un massimo del 40 per cento del totale delle ore di formazione (teorica e pratica);
c) per determinare l’ammontare dei costi relativi al personale interno degli enti di formazione dev’essere calcolato il costo orario medio del lavoro del personale coinvolto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35. In ogni caso non può essere superato il compenso massimo previsto per il personale esterno ai sensi della lettera d) del presente comma;
d) per il personale esterno, il compenso massimo previsto è di 80,00 euro all’ora;
e) per il calcolo dei costi della direzione di corso si applicano le disposizioni generali di cui all’articolo 35, commi 1 e 3.
3. Per il personale docente di cui al comma 1, lettera a), numero 2), trova applicazione quanto segue:
a) per determinare l’ammontare dei costi relativi al personale docente interno degli enti di formazione dev’essere calcolato il costo orario medio del lavoro del personale coinvolto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35. In ogni caso non può essere superato il compenso massimo previsto per il personale docente esterno ai sensi della lettera b) del presente comma;
b) per il personale docente esterno si distinguono, in base al titolo di studio e all’esperienza didattica e di lavoro, le seguenti tre fasce di compenso:
1) fascia A: fino a 120,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Rientrano in tale fascia: docenti/relatori, liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o nel settore di riferimento;
2) fascia B: fino a 100,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Rientrano in tale fascia: docenti/relatori, liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o nel settore di riferimento;
3) fascia C: fino a 80,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Rientrano in tale fascia: docenti/relatori, liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno triennale nel profilo o nel settore di riferimento;
c) per il calcolo dei costi del personale docente si applicano le disposizioni generali di cui all’articolo 35, commi 1 e 2.
4. Per il tutoraggio di cui al comma 1, lettera a), numero 3), trova applicazione quanto segue:
a) le spese per l’attività di tutoraggio sono ammissibili fino ad un massimo del 50 per cento del totale delle ore di formazione (teorica e pratica);
b) l’Amministrazione decide, in base alla descrizione dell’azione formativa prevista, in merito alla necessità del tutoraggio e all’entità delle relative ore ammesse;
c) per determinare l’ammontare dei costi relativi al personale interno degli enti di formazione dev’essere calcolato il costo orario medio del lavoro del personale coinvolto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 35. In ogni caso non può essere superato il compenso massimo previsto per il personale esterno ai sensi della lettera d) del presente comma;
d) per il personale esterno, il compenso massimo previsto è di 50,00 euro all’ora;
e) per il calcolo dei costi del tutoraggio si applicano le disposizioni generali di cui all’articolo 35, commi 1 e 3.
5. Per le spese di viaggio di cui al comma 1, lettera a), numero 4), trova applicazione quanto segue:
a) sono ammissibili le sole spese di viaggo del personale esterno, docente e non docente (direzione di corso, tutoraggio), per azioni formative in presenza;
b) vengono riconosciute le sole spese sostenute per coprire il percorso di andata e ritorno dalla propria residenza al luogo in cui si svolge la formazione, servendosi del proprio automezzo o dei mezzi di trasporto pubblici, incluso l’aereo qualora la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri dal luogo di partenza;
c) in caso di utilizzo del proprio automezzo sono riconosciute, in base alla normativa provinciale vigente sulle missioni, oltre all’indennità chilometrica, anche le spese relative ai pedaggi autostradali e le spese per il parcheggio, dietro presentazione delle relative ricevute. Eventuali spese di taxi sono ammesse solo in casi motivati.
6. Per le spese di vitto di cui al comma 1, lettera a), numero 5), trova applicazione quanto segue:
a) sono ammissibili le sole spese di vitto del personale esterno, docente e non docente (direzione di corso, tutoraggio), per azioni formative in presenza;
b) i limiti di spesa per ogni pasto sono quelli fissati dalla normativa provinciale vigente sulle missioni;
c) non sono ammissibili le spese di alloggio e le spese per gli extra, quali ad esempio bar, frigobar, telefono e simili.
7. Per il noleggio delle attrezzature didattiche di cui al comma 1, lettera a), numero 6), trova applicazione quanto segue:
a) sono ammissibili solamente le spese per il noleggio di attrezzature didattiche straordinarie, necessarie allo svolgimento delle azioni formative;
b) non sono ammissibili le spese per il noleggio di piattaforme online, l’acquisto di licenze per software di videoconferenza e simili e le spese per il noleggio di attrezzature didattiche facenti parte della dotazione di base di un’aula per lo svolgimento di corsi (ad esempio laptop, beamer, lavagna luminosa, flip-chart, pannello d’affissione, valigetta di moderazione, televisore, riproduttore per DVD/CD e simili).
8. Per la locazione delle aule didattiche di cui al comma 1, lettera a), numero 7), trova applicazione quanto segue:
a) l’importo stabilito per la locazione deve essere indicato a preventivo e documentato a rendiconto tramite fattura quietanzata. La spesa massima ammissibile al giorno è pari a 300,00 euro;
b) non sono ammissibili le spese per l’utilizzo di aule di proprietà dell’ente richiedente o dell’organizzazione alla quale questo aderisce.
9. Per il materiale didattico di cui al comma 1, lettera a), numero 8), trova applicazione quanto segue:
a) la presente voce comprende le spese per l’acquisto di materiali (libri, materiale di consumo e didattico) messi a disposizione dei partecipanti all’azione formativa; tali spese sono ammissibili fino a un importo massimo di euro 100,00 a persona. Non sono ammissibili le spese per il materiale di cancelleria;
b) il materiale previsto per lo svolgimento dell’azione formativa deve essere dettagliatamente elencato e descritto nel preventivo e deve essere utilizzato per la realizzazione dell’azione stessa; le relative spese devono essere documentate in sede di rendicontazione tramite fatture d’acquisto quietanzate;
c) non è permessa la commercializzazione dei materiali usati o prodotti durante lo svolgimento dell’azione formativa.
10. Per i costi indiretti di cui al comma 1, lettera b), trova applicazione quanto segue:
a) nella voce “costi del personale per attività amministrative e contabili” rientrano i costi relativi al personale incaricato di svolgere attività amministrative, di segreteria e contabili connesse all’azione formativa;
b) nella voce “costi fissi” rientrano le spese generali a carico dell’ente di formazione, quali spese di pulizia, telefono, acqua, riscaldamento, corrente elettrica e locazione dei locali amministrativi e degli uffici;
c) i costi indiretti vengono riconosciuti forfettariamente e nell’ammontare massimo del 20 per cento dei costi diretti approvati;
d) i costi indiretti non devono essere documentati né all’atto della presentazione della domanda di contributo, né in sede di rendicontazione. In caso di controlli e verifiche, l’ente di formazione è tuttavia tenuto a specificare le modalità di calcolo dei costi;
e) il ricorso all’opportunità di rendicontare forfettariamente i costi indiretti non può in alcun caso comportare un aumento artificiale dei costi diretti. Se, in sede di rendicontazione, i costi diretti sono inferiori a quelli originariamente approvati, anche l’importo forfettario riconosciuto per i costi indiretti è ridotto in proporzione.