Le scuole professionali possono ridurre al massimo del 20 per cento il monte ore previsto per le singole materie dei rispettivi piani di studio nei diversi periodi didattici (formazione triennale che si conclude con una qualifica professionale, quarto anno che si conclude con un diploma professionale) per potenziare altre materie già comprese nei piani di studio o l’offerta formativa interdisciplinare oppure per introdurre nuove materie.
Sono escluse dalle riduzioni orarie le materie il cui monte ore annuale ammonta in media a sole 28 ore.
L’adozione della quota autonoma non comporta alcuna modifica per quanto concerne l’indirizzo generale, la denominazione del tipo di scuola fissato per legge, l’indirizzo e l’opzione nonché il rispettivo diploma statale. Rimangono altresì in vigore i quadri orario nonché le indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1095 del 16 luglio 2012.
Nel caso in cui vengano introdotte nuove materie oppure si preveda un aumento di oltre il 50 per cento del monte ore di materie già comprese nel piano di studi, è necessario acquisire il parere vincolante della rispettiva Direzione Istruzione e Formazione prima dell’adozione della deliberazione da parte del consiglio scolastico.
Le decisioni autonome delle scuole professionali non incidono in alcun modo sull’assegnazione dei contingenti di personale insegnante da parte della rispettiva Direzione Istruzione e Formazione.