1. Sono incentivabili:
a) la ristrutturazione e l’ammodernamento di strutture esistenti per la vinificazione,
b) l’acquisto di nuovi contenitori nonché
c) la ristrutturazione di contenitori esistenti
per la conservazione di prodotti vitivinicoli ai sensi dell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e successive modifiche; le botti di legno con una capienza inferiore a 10 hl sono escluse dall’incentivazione. È altresì esclusa la costruzione di nuove cantine.
2. Gli investimenti devono essere conformi alla normativa dell'Unione europea, dello Stato e della Provincia in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e successive modifiche, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
3. Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, e successive modifiche, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.