1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dai presenti criteri le microimprese nonché le piccole e medie imprese con sede operativa in provincia di Bolzano, anche in forma collettiva, che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro e che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli ai sensi dell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e successive modifiche.
2. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, ad eccezione delle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021.
3. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.