1. Nei condomini, negli edifici polifunzionali e comunque negli edifici con più utenti finali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o teleraffreddamento, è obbligatoria l’installazione, a cura del proprietario, di sistemi di termoregolazione e di sotto-contatori.
2. Negli edifici di cui al comma 1 deve essere misurato il consumo effettivo di calore, di raffreddamento e di acqua calda per ciascuna unità immobiliare.
3. Negli edifici di cui al comma 1 deve essere installato un contatore di calore presso l’impianto di produzione di acqua calda centralizzato, qualora tecnicamente possibile.
4. Nel caso di edifici esistenti in cui l’installazione dei sotto-contatori di cui al comma 1 non sia tecnicamente possibile o conveniente in termini di costi rispetto al potenziale risparmio energetico, per la misurazione dei consumi di riscaldamento si ricorre all’installazione, a cura dei proprietari, di sistemi di contabilizzazione indiretta del calore in corrispondenza di ogni corpo scaldante presente nelle singole unità immobiliari, salvo che tale installazione risulti non conveniente in termini di costi.
5. L’installazione di sotto-contatori in edifici esistenti è considerata tecnicamente possibile, qualora non richieda la sostituzione delle tubazioni di collegamento già esistenti nell’edificio.
6. Se l’installazione dei sotto-contatori e dei sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 4 è tecnicamente impossibile o non conveniente in termini di costi rispetto al potenziale risparmio energetico, ciò deve essere riportato da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata in un’apposita relazione tecnica da allegare al libretto dell’impianto. L’efficienza in termini di costi per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione indiretta del calore deve essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.
7. I sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 4 installati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche, devono essere leggibili da remoto. Entro il 1° gennaio 2027, tutti i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 4 devono essere dotati di dispositivi che ne permettano la lettura da remoto, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica e convenienza in termini di costi. Sono considerati leggibili da remoto i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore per la cui lettura non è necessario l’accesso alle singole unità immobiliari.