1. Per i collaboratori e per le collaboratrici all'integrazione presso le strutture scolastiche, di seguito denominati personale d’integrazione provinciale, vengono effettuate procedure concorsuali per il conseguimento dell’idoneità. L’idoneità è presupposto essenziale per l’assunzione del personale d’integrazione a tempo indeterminato.
2. Il bando alla procedura concorsuale per il conseguimento dell’idoneità del personale d'integrazione provinciale è stabilito dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione Personale sulla base delle disposizioni di cui alla presente disciplina.