1. Alla rispettiva commissione di esame spetta la valutazione definitiva sull’idoneità del personale ad esercitare il profilo professionale, e precisamente dopo aver preso visione della valutazione provvisoria per la prova pratica, dopo la valutazione della relazione di un’esperienza e dopo aver tenuto la prova orale.
2. La procedura concorsuale si ritiene superata da chi è valutato/a positivamente dalla commissione di esame nella valutazione definitiva.
3. L’esito della procedura concorsuale per le persone ammesse è pubblicato all’albo della Ripartizione Personale. L’elenco delle persone che hanno superato la procedura concorsuale è approvato con decreto dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione Personale ed è pubblicato per 60 giorni sul sito internet della Ripartizione Personale. Sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige è pubblicato il link al sito internet. Da tale giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione decorre il termine per eventuali ricorsi, a meno che il personale interessato non abbia ricevuto già prima la comunicazione personale sull’esito negativo della procedura concorsuale.
4. Il personale di lingua ladina che ha superato la procedura concorsuale è considerato idoneo anche per le graduatorie delle altre lingue, per le quali ha i requisiti di iscrizione.
5. Nel caso che la procedura concorsuale non dovesse essere superata, la commissione di esame propone, in riferimento alla persona interessata, la riammissione alla prossima procedura concorsuale oppure la definitiva esclusione dalla graduatoria per il personale d‘integrazione provinciale.
6. Per la proposta di esclusione permanente dalla graduatoria per il personale d‘integrazione provinciale, la commissione di esame si basa nella motivazione su almeno uno dei seguenti parametri:
a) La persona è già stata valutata almeno una volta negativamente in seguito a precedenti periodi di prova, valutazioni della prestazione oppure procedure concorsuali.
b) Viene accertata una generale ed evidente non idoneità del personale per il profilo professionale che giustifica un’esclusione permanente.
7. Nel caso dell’esclusione permanente la commissione di esame propone inoltre se l’incarico attuale rimane valido o meno fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro.
8. Il direttore/la direttrice della Ripartizione Personale prende le decisioni definitive sull’esclusione dalle graduatorie per il profilo professionale “collaboratore/collaboratrice all’integrazione”, considerando tutti i fattori, in particolare i rapporti di lavoro pregressi con la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige.
9. Chi viene escluso in modo permanente dalle graduatorie, non può più prestare servizio – neanche tramite chiamata diretta – in questo profilo professionale.