1. Per la concessione delle prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c), oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, devono sussistere i seguenti requisiti:
a) nel periodo dal 1° settembre 2020 fino alla data di presentazione della domanda, il/la richiedente deve avere la residenza anagrafica in Alto Adige e aver lavorato o lavorare in Alto Adige oppure essere un lavoratore transfrontaliero/una lavoratrice transfrontaliera e aver quindi lavorato o lavorare in Svizzera o in Austria;
b) la domanda di concessione delle prestazioni deve riportare inoltre quanto segue:
1) il reddito netto del/della richiedente ai sensi dell’articolo 6, commi 1, 2 e 3, dei presenti criteri, e di ogni altro componente maggiorenne del nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 2;
2) il patrimonio finanziario complessivo del/della richiedente ai sensi dell’articolo 6, comma 4, dei presenti criteri, e quello di ogni altro componente maggiorenne del nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 2;
c) nella domanda non vanno indicati il reddito netto e il patrimonio finanziario né dei componenti minorenni del nucleo familiare né dei componenti del nucleo familiare le cui entrate sono costituite per più del 50 per cento da pensioni di qualsiasi tipo, e neppure dei componenti che, nell’ultima dichiarazione dei redditi, risultano fiscalmente a carico di uno dei componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 3. Il reddito netto e il patrimonio della persona richiedente vanno indicati in ogni caso;
d) per la concessione della prestazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), nella domanda deve essere dichiarato quanto segue:
1) che almeno uno/una dei componenti maggiorenni del nucleo familiare di cui all’articolo 3, comma 2, è titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, e successive modifiche, e della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, e successive modifiche, regolarmente registrato per l’unità immobiliare nella quale il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica;
2) che il locatore è una persona privata oppure un ente privato (ad esempio: cooperativa, società, associazione, istituzione religiosa). Tale dato è da riportare nella domanda, alla sezione “altro”.
2. In caso di alloggi in locazione dell’Istituto per l’edilizia sociale o del comune e in tutti gli altri casi (ad esempio: diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione), la persona o il nucleo familiare riceve per l’alloggio in cui ha la residenza anagrafica la prestazione “Contributo Covid al canone di locazione e per le spese accessorie 2021” esclusivamente per le spese accessorie. La prestazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), non spetta se l’alloggio è abitato oppure concesso o preso in locazione per motivi di studio.
3. Le prestazioni di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con le seguenti prestazioni, se riferite in tutto o in parte al medesimo periodo, a prescindere dal fatto che siano state o vengano richieste o percepite dalla stessa persona richiedente oppure da un altro/un’altra componente del nucleo familiare:
a) “Reddito minimo di inserimento” di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;
b) “Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie” di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;
c) “Reddito di emergenza” di cui all’articolo 82 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche;
d) “Reddito di cittadinanza” di cui all’articolo 1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modifiche;
e) limitatamente al/alla richiedente, direttamente o tramite partecipazione a una società o ad altro soggetto giuridico: sussidi Covid-19 a sostegno dell'economia della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, o altri sussidi Covid provinciali previsti per altri settori per l’anno 2021, indipendentemente dal periodo di riferimento.
4. In caso di concessione o liquidazione in corso di una prestazione di cui al comma 3, lettere a) o b), questa, su richiesta del cittadino/della cittadina, può essere sospesa dal distretto sociale competente per i tre mesi in cui viene erogato l’”Aiuto Covid 2021”.
5. In deroga parziale al comma 3, i sussidi Covid-19 a sostegno dell'economia della Provincia di cui alla legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, o gli altri sussidi Covid provinciali di cui al comma 3, lettera e), sono cumulabili con le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b) e c), dei presenti criteri, se sono stati o vengono richiesti o percepiti da componenti del nucleo familiare diversi dal/dalla richiedente; in tal caso si applicano le disposizioni dell’articolo 8, comma 5.