Deliberazioni della Giunta provinciale n. 1434/2018 e n. 193/2021
1. Iniziative per le quali imprese della provincia di Bolzano hanno presentato in tempo utile domanda di contributo ai sensi dei criteri “Misure volte a favorire l’internazionalizzazione delle imprese” di cui ai rispettivi Allegati A delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1434 del 28 dicembre 2018, e successive modifiche, e n. 193 del 2 marzo 2021, possono essere ammesse a contributo, per le spese già sostenute e non rimborsate o non rimborsabili, anche nel caso in cui l’iniziativa sia stata rinviata, sospesa o annullata, ovvero l’impresa abbia deciso di non parteciparvi al fine di prevenire la diffusione del Covid-19 o per altre ragioni di natura organizzativa.
2. Anche se non indicate nella domanda, sono ammesse a contributo le spese di trasporto e le spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.
3. Qualora ammissibili, i contributi ai sensi del presente articolo sono concessi quali aiuti ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. Il regime quadro italiano è stato notificato alla Commissione europea con il numero SA.57021, modificato con SA.58547, SA.59655 e, da ultimo, SA.59827, e approvato dalla Commissione europea con le decisioni C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 (approvazione della “notifica ombrello”), C(2020) 6341 dell’11 settembre 2020, C(2020)9121 del 10 dicembre 2020, C(2020) 9300 del 15 dicembre 2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2570 del 9 aprile.
4. I contributi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni per i medesimi costi ammissibili.
5. L’esclusione dalle agevolazioni per un periodo di due anni, prevista all’articolo 16, comma 5, dei criteri “Misure volte a favorire l’internazionalizzazione delle imprese” di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1434 del 28 dicembre 2018, e successive modifiche, per il caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari non raggiunga almeno l’80 per cento della spesa ammessa, è sospesa e non trova applicazione.