1. Sono oggetto di rinnovo le concessioni pluriennali per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e posteggi isolati scadute il 31 dicembre 2020 e per le quali i Comuni hanno avviato d’ufficio il procedimento di rinnovo entro la stessa data.
2. Le concessioni di cui al punto 1 sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea (in sostanza: del proprietario/della proprietaria dell’azienda).
3. Il termine di conclusione dei procedimenti di rilascio delle concessioni rinnovate è stabilito al 30 giugno 2021 e può essere differito per un periodo massimo di sei mesi. Nelle more della conclusione dei procedimenti di rinnovo è consentito agli operatori economici di proseguire l’attività.
4. Il procedimento di rinnovo prevede la verifica:
a) dei requisiti di onorabilità e, laddove richiesti, dei requisiti professionali di cui agli articoli 8 e 9 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, e successive modifiche;
b) dell’iscrizione nei registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo;
c) del requisito della regolarità contributiva.
5. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e professionali, ove richiesti, di cui all’articolo 9 della legge provinciale n. 12/2019, è effettuata, con riferimento al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, e dell’articolo 9, comma 3, della stessa legge provinciale.
6. L’iscrizione nei registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, è un requisito che può non essere posseduto all’avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano una o più delle seguenti gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività:
a) malattia certificata e in corso alla data di avvio del procedimento di rinnovo;
b) gravidanza e puerperio certificati e in corso alla data di avvio del procedimento di rinnovo;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche;
d) successione mortis causa in corso di definizione.
7. Qualora la verifica effettuata dal Comune circa l’iscrizione nei registri camerali quale impresa attiva con riferimento alla data di avvio del procedimento, dia esito negativo, il/la titolare dell’azienda intestataria della concessione deve attestare l’eventuale sussistenza di una delle cause di impedimento di cui alle lettere a), b) e c) del punto 6), attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, inoltrata via PEC al Comune, con cui specifica tale causa di impedimento e si impegna ad effettuare l’iscrizione entro il termine di quindici giorni dalla cessazione della causa di impedimento.
8. Le cause di impedimento di cui al punto 6 si applicano nel caso in cui l’attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale oppure nel caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.
9. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell’azienda intestataria delle concessioni da parte del/della titolare, il possesso del requisito dell’iscrizione nei registri camerali quale ditta attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo, può essere comprovato dal/dalla titolare mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021. I Comuni che annoverano tale casistica svolgono le verifiche presso la Camera di Commercio a partire dal 1° luglio 2021. L’eventuale esito negativo determina l’automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.
10. La verifica della regolarità contributiva è effettuata ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 12/2019. In caso di esito negativo della suddetta verifica, il/la titolare può regolarizzare la propria posizione entro il 30 giugno 2021. La concessione è rinnovata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e dall’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) la rateizzazione del debito contributivo. Sono esclusi da tale verifica le imprenditrici e gli imprenditori agricoli titolari di posteggi riservati ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a), della predetta legge provinciale.
11. Nel caso previsto al punto 9, la verifica della regolarità contributiva viene svolta a partire dal 1° luglio 2021.
12. Come disposto dall’articolo 65, comma 1, secondo periodo, della legge provinciale n. 12/2019, fino al 31 dicembre 2032, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore, nella medesima area mercatale, di più di quattro concessioni di posteggio quando il numero complessivo dei posteggi nel mercato è inferiore o uguale a cento, o di più di sei concessioni quando il numero complessivo dei posteggi è superiore a cento.
13. In seno delle procedure di rinnovo, il Comune verifica il numero di concessioni di posteggio nello stesso mercato per singolo titolare/possessore, in funzione del limite indicato all’art. 65, comma 1, della legge provinciale n. 12/2019.
14. Qualora in fase di istruzione del procedimento, in esito alle verifiche del possesso dei requisiti previsti emergano fattispecie particolari o irregolarità che, laddove non sanate, possano portare alla revoca della concessione rinnovata e del relativo titolo abilitativo, o qualora emerga un numero maggiore di concessioni per titolare/possessore rispetto al limite previsto, i Comuni – prima di revocare la concessione – comunicano al soggetto interessato le modalità da seguire per il buon esito del procedimento.
15. Qualora all’esito delle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti, emergano irregolarità non sanabili, il Comune determina l’automatica revoca della concessione rinnovata.
16. Il Comune, una volta terminate le prescritte verifiche nei termini previsti, conclude il procedimento di rinnovo rilasciando una nuova concessione in formato digitale e comunicando via posta elettronica certificata (PEC) al/alla titolare che la relativa concessione è rinnovata per 12 anni con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, vale a dire fino al 31 dicembre 2032. Il rilascio di una nuova concessione in formato digitale è previsto anche nel caso in cui il/la titolare operasse sulla base di una risalente autorizzazione di tipo A.
17. La nuova concessione riporta gli estremi dell’originaria concessione rilasciata. Mantengono validità le presenze maturate con tale titolo abilitativo dalla partecipazione alle cosiddette spunte in mercati, fiere o fuori marcato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera p), della legge provinciale n. 12/2019.