Il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, valido fino al 31 dicembre 2020, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022, con regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2020, in quanto il nuovo quadro giuridico per i piani strategici della Politica agricola comune (PAC) e le norme rielaborate in materia di aiuti di Stato dovrebbero entrare in vigore simultaneamente.
Gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, validi fino al 31 dicembre 2020, sono stati prorogati con Comunicazione della Commissione 2020/C424/05 dell’8 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2022.
Accertato che per i seguenti regimi di aiuto nel settore forestale, esentati o notificati, il termine di validità era stato fissato al 31 dicembre 2020:
a) “Criteri per la concessione di indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica protetta alle colture agricole e al patrimonio zootecnico” di cui all’Allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale n. 21 del 10 gennaio 2017, e successive modifiche;
b) “Criteri per la concessione di agevolazioni per interventi forestali e per l’esecuzione di interventi istituzionali in economia” di cui all’Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 816 del 19 luglio 2016;
c) “Criteri per la concessione di aiuti per la gestione delle malghe” di cui all’Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1296 del 22 novembre 2016, e successive modifiche;
d) “Criteri per la concessione di agevolazioni per interventi forestali” di cui all’Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 456 del 18 aprile 2017, e successive modifiche;
e) “Criteri per la concessione di aiuti per misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica e per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggi” di cui all’Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 705 del 15 settembre 2020.
Alla copertura degli oneri derivanti dai presenti criteri, stimati in euro 40.000.000,00, si provvede nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
Si rende pertanto necessario prorogare l’efficacia di tutti i regimi di aiuti sopra citati fino al 31 dicembre 2022 e di posticipare di conseguenza il loro adeguamento alle future disposizioni in materia di aiuti di Stato.
L’Avvocatura della Provincia ha esaminato la proposta di deliberazione sotto il profilo giuridico, linguistico e della tecnica legislativa, e richiesto lo svolgimento dei controlli per la parte contabile (nota prot. n. 0146542 del 23.02.2021).
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
d e l i b e r a
a voti unanimi legalmente espressi
1. di prorogare per i motivi menzionati nelle premesse la validità dei seguenti regimi di aiuti fino al 31 dicembre 2022:
a) “Criteri per la concessione di indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica protetta alle colture agricole e al patrimonio zootecnico” di cui all’Allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale n. 21 del 10 gennaio 2017, e successive modifiche;
b) “Criteri per la concessione di agevolazioni per interventi forestali e per l’esecuzione di interventi istituzionali in economia” di cui all’Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 816 del 19 luglio 2016;
c) “Criteri per la concessione di aiuti per la gestione delle malghe” di cui all’Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1296 del 22 novembre 2016, e successive modifiche;
d) “Criteri per la concessione di agevolazioni per interventi forestali” di cui all’Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 456 del 18 aprile 2017, e successive modifiche;
e) “Criteri per la concessione di aiuti per misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica e per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggi” di cui all’Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 705 del 15 settembre 2020.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.