1. I presenti criteri trovano applicazione dalla data di approvazione degli stessi.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 16 troveranno applicazione a partire dalla data di approvazione delle modifiche della prestazione “vita indipendente e partecipazione sociale” di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 21 febbraio 2017, n. 213.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 17 troveranno applicazione dalla data di approvazione dei criteri di autorizzazione e accreditamento specifici per il relativo servizio.