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1. I mezzi pubblicitari, i cartelli informativi e la segnaletica seguenti non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica:
a) la segnaletica stradale prevista dalle disposizioni del Codice della Strada ( decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e del relativo regolamento di esecuzione;
b) la segnaletica prevista dalla normativa vigente per le aree sciabili attrezzate (legge statale 24 dicembre 2003, n. 363, legge provinciale 23 provinciale 2010, n. 14);
c) i cartelli informativi e segnaletici che vengono collocati da enti locali per scopi istituzionali;
d) la segnaletica per i sentieri;
e) i mezzi e i cartelli pubblicitari posizionati all’interno delle aree dei cantieri e destinati alle imprese impegnate nei lavori; questi mezzi pubblicitari possono essere collocati solo nel periodo compreso fra inizio lavori e comunicazione di fine lavori;
f) i mezzi pubblicitari finalizzati alla propaganda di manifestazioni temporanee di interesse collettivo promosse da associazioni turistiche, associazioni legalmente riconosciute o iniziative economiche comuni, qualora vengano installati per un periodo non superiore a 30 giorni o su una superficie che il Comune, di concerto con il servizio strade provinciale, mette a disposizione in modo continuativo per tali annunci. Questi mezzi pubblicitari possono essere collocati solo nel territorio del Comune nel quale si svolge la manifestazione o nel territorio di Comuni limitrofi, con l’autorizzazione di questi ultimi, e devono essere rimossi entro 48 ore dalla fine della manifestazione. I mezzi pubblicitari devono contenere l’indicazione del periodo di svolgimento della manifestazione nonché dell’associazione organizzatrice;
g) i mezzi pubblicitari esposti in impianti sportivi all’aperto e rivolti verso l’interno degli stessi;
h) le colonnine informative di cui all’allegato I che costituisce parte integrante della presente deliberazione, collocate dalle comunità comprensoriali o dal Comune di Bolzano lungo le piste e i percorsi ciclabili sovracomunali;
i) i cartelli informativi e segnaletici prescritti da disposizioni vigenti per motivi di sicurezza.
2. L’allegato I concernente le colonnine informative collocate dalle comunità comprensoriali o dal Comune di Bolzano lungo le piste e i percorsi ciclabili sovracomunali è approvato.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 328 del 5 marzo 2012 è revocata.
Quale atto destinato alla generalità dei cittadini la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 9, e successive modifiche, e si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione.