Direttive per la realizzazione di apiari e apiari didattici
1. Le presenti direttive disciplinano la realizzazione di apiari e apiari didattici ai sensi dell’articolo 37, comma 2/bis, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, e successive modifiche, e dell’allegato A, A 19), lettera d) della stessa legge.
1. Ove espressamente previsto nel piano paesaggistico, è ammessa la realizzazione di apiari o apiari didattici. Sono fatte salve le disposizioni speciali dei vincoli paesaggistici sull’attività edificatoria ammissibile all’interno di zone soggette a particolare tutela.
2. La realizzazione di apiari o apiari didattici è soggetta a permesso di costruire. Non sono soggetti a permesso di costruire gli apiari nomadi che vengono collocati in un sito soltanto temporaneamente.
3. Alla domanda per il rilascio del permesso di costruire va allegato il parere positivo dell'Associazione Apicoltori Sudtirolesi.
4. Gli apiari o gli apiari didattici non possono essere utilizzati per altri scopi. Una volta terminata l’attività apistica, le costruzioni devono essere demolite.
1. La persona richiedente, qualora non sia proprietaria della relativa superficie, deve dimostrare di avere la disponibilità della stessa per almeno 10 anni.
2. Al momento della presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire la persona richiedente deve possedere e allevare almeno 10 alveari, denunciati regolarmente presso il Servizio veterinario interaziendale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige; deve inoltre dimostrare di possedere la qualificazione professionale richiesta presentando uno dei seguenti attestati:
a) attestato di frequenza di un corso base sull’apicoltura ovvero
b) attestazione di attività apistica svolta da almeno tre anni.
3. L’apiario deve essere realizzato in legno, ad eccezione della base di appoggio, e non può avere una superficie lorda superiore a 20 m² e un’altezza superiore a 2,50 m. Le arnie devono essere collocate all’interno dell’apiario. Se a causa del grande numero di arnie non vi fosse spazio a sufficienza, è possibile collocarne alcune anche all’esterno dell’apiario.
1. Gli apiari didattici servono a scopi dimostrativi e formativi nonché per l’apicoltura e possono essere realizzati da associazioni di apicoltori (associazioni o distretti di apicoltori) costituite da almeno 20 apicoltori.
2. Gli apiari didattici devono presentare le seguenti caratteristiche:
− superficie lorda non superiore a 50 m²,
− altezza non superiore a 3,50 m,
− servizi igienici di almeno 3 m²,
− area separata all’interno dell’edificio per almeno 10 alveari.
1. Gli apiari nomadi sono collocati solo temporaneamente in un sito e possono essere costituiti da diverse arnie montate su una piattaforma ovvero su un rimorchio omologato per la circolazione su strada. È inoltre consentita una copertura di protezione dalla pioggia.