1. Le domande per il conferimento delle onorificenze sono presentate al Tiroler Landesinstitut da rappresentanti di organizzazioni pubbliche o ecclesiastiche, di federazioni e associazioni o da persone fisiche.
2. Per gli enti pubblici o ecclesiastici nonché per le federazioni o associazioni organizzate a livello provinciale, le domande sono presentate da rappresentanti a livello direttivo oppure a livello di comprensorio o locale.
3. Non vengono prese in considerazione le domande di conferimento delle onorificenze presentate da persone fisiche che siano parenti fino al sesto grado o affini fino al quarto grado della persona a cui si propone di conferire l’onorificenza.
4. I termini di presentazione delle domande sono fissati dalla commissione di cui all’articolo 4 e sono resi noti dal Tiroler Landesinstitut.
5. Nella domanda per il conferimento dell’onorificenza devono essere indicati:
a) nome, cognome e indirizzo della persona proponente;
b) in caso di domanda da parte di una persona giuridica o altro ente senza personalità giuridica: denominazione e sede dell’ente o istituzione proponente, nonché nome, cognome e carica del/della rappresentante che agisce per conto dell’ente;
c) nome, cognome e indirizzo della persona a cui si propone di conferire l’onorificenza;
d) tipologia dell’onorificenza da conferire;
e) descrizione dettagliata delle attività e delle altre prestazioni per cui conferire l’onorificenza;
f) qualsiasi ulteriore informazione sulla formazione, sulla situazione personale e familiare della persona da premiare o su altri eventi particolari ritenuti rilevanti al fine del conferimento dell’onorificenza.
6. Nelle domande presentate da persone fisiche devono essere indicati nome, cognome e indirizzo di almeno altre due persone di fiducia, non legate da vincoli di parentela con la persona proponente, che possono eventualmente essere contattate per confermare le informazioni contenute nella proposta.
7. Le domande devono essere datate e firmate dalla persona proponente e possono essere corredate da documenti pertinenti.
8. In caso di superamento del numero massimo di domande, fissato dal Land Tirolo, che possono essere presentate da rappresentanti di specifiche istituzioni pubbliche o ecclesiastiche o da rappresentanti di federazioni o associazioni organizzate a livello provinciale, se dall’esame delle domande presentate risulta prevalere un singolo ambito tra quelli indicati all’articolo 3, comma 3, la commissione può chiedere ai proponenti di stilare una lista di priorità e di formare una graduatoria in base alla propria valutazione.