1. Possono beneficiare delle agevolazioni:
a) lavoratori e lavoratrici dipendenti che risiedono in provincia di Bolzano e prestano la propria attività lavorativa presso un datore di lavoro privato, in una sede aziendale in provincia di Bolzano, nell’ambito di un rapporto di lavoro disciplinato da contratti collettivi che sono stati conclusi per il settore privato;
b) persone residenti in provincia di Bolzano che sono in possesso dello stato di disoccupazione e che sono immediatamente disponibili ad accettare una congrua offerta di lavoro.
2. I soggetti richiedenti devono essere in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda.
3. Non possono beneficiare delle agevolazioni:
a) dipendenti pubblici;
b) titolari d’azienda, imprenditori e imprenditrici;
c) liberi professionisti e libere professioniste;
d) presidenti di cooperativa nonché soci e socie non dipendenti;
e) dipendenti dell’ente che eroga la formazione per la quale si richiede il contributo;
f) persone che, benché beneficiarie nello stesso anno solare di un contributo ai sensi dell’articolo 1, non ne hanno usufruito senza giustificato motivo.
g) tutti i soggetti differenti da quelli indicati al comma 1.
4. Beneficiario del contributo è il soggetto richiedente, che frequenta il corso di formazione di propria iniziativa e che pertanto paga la relativa quota di partecipazione.