1. La domanda deve essere redatta compilando il modulo predisposto dall’ufficio competente, sottoscritta dal soggetto richiedente e presentata alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca.
2. La domanda deve essere presentata entro e non oltre il giorno antecedente l’inizio dell’azione formativa.
3. La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:
a) consegnata direttamente al Centro di coordinamento Formazione continua; in tal caso fa fede la data di protocollazione;
b) tramite posta ordinaria; in tal caso fa fede la data del timbro postale;
c) spedita tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede la data del timbro postale;
d) inviata tramite posta elettronica istituzionale;
e) inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) e sottoscritta con firma elettronica qualificata;
f) inviata tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure la Carta Provinciale dei servizi/tessera sanitaria attivata.
4. Le domande in ingresso sono protocollate dalla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca. È responsabilità del soggetto richiedente provvedere alla presentazione in tempo utile.
5. Sono ammissibili le domande:
a) presentate dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, nel rispetto dei termini previsti;
b) redatte sull’apposito modulo;
c) compilate correttamente e in tutte le loro parti, sottoscritte e munite degli allegati necessari.
6. L’azione formativa deve iniziare entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
7. In un anno solare ogni persona può presentare più domande di contributo ai sensi dell’articolo 1, a condizione che l’eventuale contributo precedentemente concesso sia stato regolarmente rendicontato.
8. Documenti di spesa, incluse le fatture di acconto nonché pagamenti, antecedenti la data di presentazione della domanda determinano l’esclusione dell’intera azione formativa dall’agevolazione.