1. L’esenzione e la riduzione IMI previste dall’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9, costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. L’aiuto è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, nel quadro del regime autorizzato SA.57021, concernente la notifica degli articoli da 54 a 61 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche.
3. Non sono ammesse le imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovassero in stato di difficoltà, in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.