1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 i contributi “de minimis” previsti dai presenti criteri sono cumulabili con altri aiuti concessi a norma di regolamenti “de minimis”, a condizione che non superino il massimale previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento. I contributi possono essere cumulati anche con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, fino al massimale previsto in tale regolamento.