1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, l'ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6% dei beneficiari.
2. I beneficiari da sottoporre a controllo sono sorteggiati in collaborazione con l’Ufficio provinciale Spese e/o da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione Cultura italiana e da due funzionari.
3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.
4. Se considerato necessario e comunque se l’ammontare delle spese ammesse supera l’importo di 50.000,00 euro, l'ufficio provinciale competente provvede a effettuare i controlli a campione avvalendosi di esperti anche esterni all’amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche. Il relativo incarico è assegnato dall'ufficio provinciale competente.
5. Il controllo verte su:
a) la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario;
b) la realizzazione dei programmi di attività e di investimento per i quali è stato concesso il vantaggio economico;
c) il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 29/quater, comma 3, della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche (solo per le biblioteche centro di sistema);
d) la regolarità della documentazione di spesa non esaminata dall’ufficio provinciale competente per la liquidazione dei vantaggi economici e la sua riconducibilità alle spese ammesse;
e) l’avvenuta registrazione della documentazione contabile relativa al vantaggio economico nel libro cassa e/o negli altri registri previsti dallo statuto o dal regolamento dell’ente (solo per gli enti privati);
f) la corretta gestione del vantaggio economico attraverso l’esame, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli estratti del conto corrente indicato dal beneficiario, eventualmente schermati (solo per gli enti privati);
g) la correttezza e trasparenza nella gestione amministrativa e contabile e la governance adeguata agli scopi sociali;
h) la correttezza e trasparenza del conto consuntivo (bilancio di esercizio) o rendiconto gestionale (solo per gli enti privati);
i) eventuali ulteriori ambiti di verifica.