1. I vantaggi economici di cui all’articolo 5 possono essere concessi a:
a) enti pubblici locali dotati di una biblioteca;
b) enti privati che gestiscano da almeno un anno una biblioteca sul territorio provinciale, che per statuto siano impegnati, esclusivamente o prevalentemente, in tale attività e che non perseguano scopo di lucro. Gli enti non sono finanziati nel primo anno di attività in quanto è necessaria, in via preliminare, un’approfondita valutazione sull'effettiva valenza della biblioteca nell’ambito del sistema bibliotecario provinciale;
c) enti privati che svolgano da almeno un anno un’attività continuativa sul territorio provinciale nel settore delle biblioteche e che per statuto siano impegnati, esclusivamente o prevalentemente, in attività di promozione della lettura, di formazione o di assistenza alle biblioteche, ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale n. 41/1983, e successive modifiche, e che non perseguano scopo di lucro. Gli enti non sono finanziati nel primo anno di attività in quanto è necessaria, in via preliminare, un’approfondita valutazione sull'effettiva valenza dell’ente nell’ambito del sistema bibliotecario provinciale.
2. Gli enti pubblici di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo possono beneficiare di contributi per investimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, e di assegnazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b). Gli enti privati di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo possono beneficiare di tutti i tipi di contributo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a).
3. Le iniziative e i servizi offerti dalle biblioteche e dagli enti di cui al comma 1, lettera c), devono essere destinati alla collettività e non solo ai propri soci ed escludere qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, di disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.
4. Per ottenere i predetti vantaggi economici, le associazioni dovranno avere almeno nove soci. Se la sede si trova o l’attività prevalente si svolge in un comune della provincia di Bolzano con meno di 20.000 abitanti, i soci dovranno essere almeno cinque.
5. L'atto costitutivo e lo statuto dei soggetti finanziati devono essere redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.