1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande di aiuto presentate.
2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell'Ufficio provinciale Zootecnia e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale.
3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.
4. Oggetto del controllo sono il rispetto delle prescrizioni e la veridicità delle dichiarazioni indicate nella domanda.
5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
6. Se durante il controllo a campione di cui al comma 1 viene accertata la mancanza dei requisiti o dei presupposti per la concessione dell’aiuto, oppure il mancato rispetto degli impegni indicati nella domanda di concessione, l’aiuto non viene concesso.