(1) Dopo l’articolo 1/ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1/quater (Misure per incrementare la qualità nell’amministrazione provinciale)
1. Il direttore generale della Provincia effettua periodicamente l’analisi e il monitoraggio dei costi per l’amministrazione di tutti i procedimenti, dei loro tempi di svolgimento, dei costi di carattere economico e degli oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, avvalendosi anche della collaborazione dei partner sociali.
2. Con cadenza biennale il direttore generale predispone una relazione riguardante l’attività di cui al comma 1, sottoponendo alla Giunta provinciale le proposte di razionalizzazione e gli interventi correttivi necessari a incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. La relazione è presentata in Consiglio provinciale alla commissione legislativa competente e viene inoltre pubblicata sul sito della Provincia.”