(1) L’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 28 (Pubblicazione di atti amministrativi per finalità di efficacia legale)
1. È istituito l’albo online della Provincia che, per gli atti di cui al presente articolo, sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Con l’avvio dell’operatività dell’albo online, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sullo stesso secondo le modalità da definirsi con regolamento di esecuzione.
3. Oltre agli atti e ai provvedimenti la cui pubblicazione sia già prevista per legge, sull’albo online della Provincia sono pubblicati, anche per estratto, atti e provvedimenti che interessano la generalità dei cittadini o determinate categorie di soggetti. Se questi contengono dati personali la pubblicazione avviene nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
4. Il diritto di accesso ai documenti si intende realizzato con la pubblicazione degli stessi sull’albo online o nel sito web istituzionale dell’amministrazione provinciale, sempre che siano in versione integrale.”