(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:
“1. Ogni decreto o altro provvedimento assessorile, prima di essere sottoposto alla firma dell’assessore provinciale competente, deve essere vistato:
2. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale deve essere corredata dei visti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).”
(2) Al comma 7 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “dell’ufficio” sono sostituite dalle parole: “della struttura organizzativa”.