(1) L’articolo 10 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“Art. 10 (Struttura organizzativa responsabile del procedimento)
1. La struttura organizzativa degli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, è responsabile, per il proprio ambito di competenza, dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell’adozione o della elaborazione del provvedimento finale e della sua esecuzione, salvo quanto disposto all’articolo 11.
2. Qualora l’istruttoria attenga alla competenza di più strutture organizzative di una medesima ripartizione provinciale, il direttore di ripartizione assegna la responsabilità del procedimento alla struttura tenuta ad espletare i maggiori incombenti istruttori o a elaborare la proposta del provvedimento finale.
3. Qualora l’istruttoria attenga alla competenza di più ripartizioni provinciali, la responsabilità del procedimento compete al direttore della ripartizione tenuta ad espletare i maggiori incombenti istruttori o ad elaborare la proposta del provvedimento finale.”