(1) Al comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 21“ sono sostituite dalle parole: “Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 21/bis“.
(2) Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:
“3. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività di cui all’articolo 21/bis, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti per la segnalazione è punito ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”