(1) Il comma 1 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dall’intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire non può superare cinque volte la parte del vantaggio economico indebitamente percepito.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione può essere altresì disposto che la persona che ha posto in essere l’azione o l’omissione o l’ente da essa rappresentata non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Il divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole strutture organizzative o prestazioni.”
(3) Nel comma 4 dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: “beneficio” è sostituita dalle parole: “vantaggio economico”.
(4) Nel comma 4/bis dell’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “Nell’ambito del diritto allo studio, le disposizioni di cui al comma 4” sono sostituite dalle parole: “Le disposizioni di cui al comma 4”.