(1) L’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“Art. 4 (Durata del procedimento)
1. Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente a una istanza o debba essere iniziato d’ufficio, sono tenuti a concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Qualora l’amministrazione dovesse constatare la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata e la relativa motivazione consiste in un sintetico e comprensibile riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo. In caso di provvedimento in forma semplificata non si applica l’articolo 11/bis.
2. Il direttore della competente ripartizione, o su sua delega il direttore della struttura organizzativa, dispongono l’archiviazione del procedimento una volta comunicato o eseguito il provvedimento finale o qualora non ricorra per l’amministrazione l’obbligo di provvedere sull’istanza o sul rapporto d’ufficio.
3. La documentazione e le istanze presentate a una struttura organizzativa diversa da quella competente a riceverle, ma appartenente all’amministrazione provinciale o agli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, o presentate attraverso lo Sportello per le relazioni con il pubblico vengono trasmesse d’ufficio alla struttura competente.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Quando, tenuto conto della sostenibilità dei tempi per l’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati o della particolare complessità del procedimento, è indispensabile un termine superiore a 30 giorni per la conclusione del procedimento, lo stesso è fissato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nell’albo online della Provincia. Tale termine non può essere superiore a 180 giorni. Sono fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative.
5. Salvo che non sia diversamente disposto, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’amministrazione competente in caso di procedimento a istanza di parte e dalla data di avvio in caso di procedimento attivato d’ufficio.
6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nei seguenti casi:
- in pendenza del termine assegnato ai sensi dell’articolo 15/bis, comma 1, lettera b), per la presentazione di memorie scritte e documenti;
- in pendenza del termine non superiore a 30 giorni assegnato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), ed eventualmente prorogato, per giustificati motivi e su istanza motivata dell’interessato, al massimo di ulteriori 30 giorni, per il rilascio di dichiarazioni e per la regolarizzazione ovvero l’integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete - ove ammissibili;
- in attesa dell’emissione di pareri obbligatori, di pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche di cui agli articoli 19 e 20.
7. Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l’acquisizione d’ufficio di informazioni o documenti ai sensi dell’articolo 5.”