(1) Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo italiano le parole: “Presidente della Giunta provinciale“ sono sostituite dalle parole: „Presidente della Provincia“.
(2) Nel comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: “trenta” è sostituita dalla cifra: “45”.
(3) I commi 5 e 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:
“5. Il ricorso è presentato all’organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l’atto impugnato, direttamente o mediante notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata. Per il rispetto del termine fanno fede la data del timbro postale di spedizione quando il ricorso è inviato a mezzo posta e la data della ricevuta di consegna del messaggio, quando il ricorso è presentato tramite posta elettronica certificata.
6. I ricorsi presentati nel termine prescritto a organi diversi da quello competente, ma appartenenti agli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità, ma sono trasmessi d’ufficio all’organo competente.”
(4) Il comma 12 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“12. La decisione va motivata e deve essere emessa e notificata all’organo che ha emanato l’atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, con le modalità stabilite all’articolo 8.”
(5) Il comma 13 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“13. L’organo decidente ha l’obbligo di decidere in merito al ricorso con provvedimento motivato entro 120 giorni dal giorno in cui è stato presentato il ricorso. Decorso questo termine, il ricorrente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 31 del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, fatti salvi i suoi diritti a far valere eventualmente i danni procurati dal ritardo nell’esame del ricorso.”