(1) Dopo l’articolo 29/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:
“Art 29/ter (Sportello per le relazioni con il pubblico)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Provincia istituisce uno Sportello per le relazioni con il pubblico.
2. Allo Sportello di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti compiti: