(1) Il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“2. Gli accordi di cui al comma 1 devono essere motivati ai sensi dell’articolo 7 e stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.”