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1. presso la Ripartizione Sanità dell’Assessorato alla Salute viene istituito il registro provinciale degli specialisti abilitati al rilascio di certificazioni di idoneitá alla pratica sportiva agonistica;
2. hanno diritto ad essere iscritti nel registro di cui al punto 1 i medici specialisti in medicina dello sport e i medici in possesso dell’attestato di cui all’art. 28 della legge 26.10.1971, n. 1099, che ne facciano richiesta, a condizione che esercitino in ambulatori/studi autorizzati all’esercizio e accreditati, nonché in possesso dei specifici previsti per la medicina dello sport di cui all’allegato alla presente deliberazione;
3. l’iscrizione nel registro provinciale di cui al punto 1 avviene con decreto dell’Assessore alla Sanità;
4. è approvato l’allegato A, parte integrante della presente deliberazione, che contiene la disciplina ed i requisiti specifici per le strutture che erogano prestazioni di medicina dello sport;
5. per la valutazione dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture di cui al punto 2. il team di valutazione di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 406/2003 è integrato da un medico specialista in medicina dello sport dipendente dell’Azienda Sanitaria;
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.