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1. Il punto 1 dell'allegato A della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale 28 maggio 2004, n. 18, è così sostituito:
“1. Ambito di applicazione
I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi, sussidi e finanziamenti per le spese di cui alla lettera a) e per le spese straordinarie di cui alla lettera b) dell’articolo 52, comma 1, della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15.”
2. I punti 4.2 e 4.3 dell'allegato A della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale 28 maggio 2004, n. 18, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“4.2. Il richiedente può richiedere la liquidazione di un’anticipazione in un’unica soluzione pari all’80 per cento del contributo concesso. La concessione delle anticipazioni è subordinata all’impegno da parte dei beneficiari ad eseguire gli acquisti o a presentare una copia del contratto di compravendita entro sei mesi dalla data di erogazione dell’anticipo, oppure ad iniziare i lavori entro dodici mesi e a terminarli entro trentasei mesi. In casi particolari e motivati può essere concessa una proroga della scadenza.
4.3. Per la liquidazione dell’importo residuo o dell’intero contributo il richiedente deve presentare la seguente documentazione:
a) domanda di liquidazione del contributo concesso;
b) originali delle fatture quietanzate;
c) dichiarazione su eventuali agevolazioni economiche concesse per lo stesso progetto dal comune o da altri enti pubblici;
d) dichiarazione sull’utilizzo del contributo.”.
3. Per i contributi che alla data di applicazione delle presenti modifiche non sono stati ancora liquidati interamente e per i quali è stata liquidata un’anticipazione pari al 50 per cento, è pagata d’ufficio un’ulteriore anticipazione pari al 30 per cento.
4. Le presenti modifiche trovano applicazione a partire dalla data della loro approvazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Sarà inoltre pubblicato nel Bollettino un testo coordinato delle modalità e dei criteri stabiliti dalla deliberazione dell’Azienda speciale 28 maggio 2004, n. 18, e successive modifiche, e dalla presente deliberazione.